
Il tema dell’abbandono dei rifiuti su terreni e immobili è divenuto, negli ultimi anni, sempre più urgente e sempre meno tollerabile. Si tratta di un fenomeno che incide profondamente sul decoro urbano, sulla tutela dell’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini, colpendo in modo particolare i territori già più esposti a criticità sociali ed economiche. In aree come quelle della nostra provincia e del Litorale Domizio non è raro imbattersi in terreni incolti, fabbricati dismessi o abitazioni apparentemente abbandonate, che finiscono per trasformarsi in luoghi di accumulo incontrollato di rifiuti.
Alla base di questa situazione vi è spesso la trascuratezza dei proprietari, che per ragioni diverse – difficoltà economiche, contenziosi, vicende ereditarie complesse, lontananza dal luogo o semplice disinteresse – non si occupano della gestione dei propri beni. Tuttavia, tale disattenzione non resta confinata alla sfera privata, ma produce ricadute collettive, contribuendo al degrado ambientale, al senso di abbandono e alla progressiva perdita di valore dei luoghi. La normativa ambientale attribuisce ai proprietari di terreni e immobili precisi obblighi di vigilanza, finalizzati a impedire che i beni divengano sede di abbandono di rifiuti. La responsabilità, in questo ambito, non richiede necessariamente che il proprietario abbia materialmente posto in essere la condotta illecita, potendo invece derivare anche da comportamenti colposi, in particolare dall’omessa vigilanza.
Su questo punto la giurisprudenza amministrativa ha assunto da tempo un orientamento costante, recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 6885 del 2025. Il giudice amministrativo ha ricordato come l’art. 192, comma 3, del codice dell’ambiente estenda espressamente la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti anche al proprietario dell’area, o al titolare di diritti reali o personali di godimento, quando la violazione del divieto sia a lui imputabile almeno a titolo di colpa.
Da tale previsione discende che al proprietario può essere attribuita una responsabilità per omessa custodia, consistente nella mancata adozione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per prevenire l’abbandono dei rifiuti da parte di terzi. In questa prospettiva, la responsabilità non è limitata alle condotte attive di deposito illecito, ma comprende anche le omissioni: non aver esercitato i controlli doverosi, pur avendone la possibilità, viene considerato giuridicamente rilevante e può comportare l’adozione di provvedimenti quali l’ordine di rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
È tuttavia essenziale distinguere questa forma di responsabilità da quella, più grave, relativa all’inquinamento o alla contaminazione dei suoli. In tali ipotesi non è sufficiente la qualità di proprietario né una condotta meramente omissiva, essendo invece necessario accertare un nesso causale tra il comportamento del soggetto e l’inquinamento riscontrato. La responsabilità per contaminazione non può dunque essere presunta, ma richiede una verifica puntuale delle cause dell’evento. Al di fuori delle ipotesi di inquinamento, resta però fermo che l’abbandono dei rifiuti sui terreni può determinare responsabilità anche per semplice colpa.
Da qui l’esigenza che i proprietari prestino maggiore attenzione alla gestione dei propri beni. Vigilare, intervenire tempestivamente, non voltarsi dall’altra parte non significa solo evitare sanzioni, ma contribuire concretamente alla tutela dei luoghi in cui si vive. Una maggiore cura dei beni privati può tradursi in un miglioramento complessivo del territorio, in una riduzione del degrado e in una rinnovata attenzione verso spazi che, se lasciati all’incuria, finiscono per diventare problema di tutti. In questo senso, la responsabilità giuridica può diventare anche un’occasione di responsabilità civile e di recupero del legame con il territorio.
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