
La questione della possibilità per il proprietario di rinunciare al proprio diritto di proprietà su un immobile è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025. Il rinvio alla Suprema Corte è avvenuto su impulso dei Tribunali dell’Aquila e di Venezia, per il rilevante impatto pratico del tema e l’incertezza interpretativa maturata negli anni. L’articolo 832 del codice civile definisce il diritto di proprietà come il potere di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo. In questa formulazione è compresa non solo la facoltà di vendere il bene, ma ogni forma di disposizione del diritto, inclusa quella di rinunciarvi.
Le Sezioni Unite, richiamando precedenti del 2022 (nn. 33645 e 33659), hanno sottolineato che la facoltà di disporre non si esaurisce nella vendita o nel trasferimento a titolo oneroso. Significa scegliere la destinazione economica del bene, espressione essenziale del diritto di proprietà. La questione è diventata rilevante soprattutto per i beni immobili abbandonati. Tuttavia, il semplice abbandono ha effetti giuridici solo per i beni mobili: comporta solo per questi ultimi la perdita della proprietà. Essi possono poi essere acquisiti (da chi ne diventerà così nuovo proprietario) per occupazione, ai sensi dell’art. 923 c.c. Ma ciò non vale per gli immobili, per i quali vigono forme e pubblicità obbligatorie (artt. 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c.).
Per rinunciare a un immobile non basta un comportamento materiale di non utilizzo. È necessario un atto dispositivo, unilaterale e non recettizio, redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata e trascritto nei registri immobiliari ai fini dell’opponibilità ai terzi. Una volta perfezionata la rinuncia, la proprietà dello Stato si configura per effetto automatico della legge, ai sensi dell’articolo 827 c.c. Si tratta di un acquisto a titolo originario che interviene come conseguenza della vacanza del diritto, non come effetto di un titolo negoziale diretto. Sono stati sollevati argomenti contrari all’ammissibilità della rinuncia, fondati sul divieto degli atti emulativi (art. 833 c.c.) e sul rischio di elusione delle responsabilità civili (artt. 2051 e 2053 c.c.) gravanti sul proprietario. La Corte li ha giudicati non ostativi.
Le responsabilità per danni causati dal bene restano infatti in capo al vecchio proprietario rinunciante, nei limiti del suo comportamento, anche dopo l’estinzione del diritto. Ciò è coerente con le pronunce della Cassazione sui siti inquinati (Sez. Un. 3077/2023), dove vige il principio “chi inquina paga”, e in materia di rivalsa della pubblica amministrazione per le spese di bonifica (Cass. 129/2004). La rinuncia, quindi, non consente al proprietario di sottrarsi alle proprie responsabilità pregresse, così come permane la possibilità per i creditori del vecchio proprietario di agire in revocatoria se l’atto risulta pregiudizievole. La Corte affronta anche il problema di un possibile uso elusivo della rinuncia per trasferire allo Stato immobili fatiscenti, pericolosi o gravati da debiti tributari. Eventuali criticità possono essere valutate sul piano dell’acquisizione del bene da parte dello Stato, ma non incidono sulla validità dell’atto di rinuncia, che resta strutturalmente legittimo.
Il controllo del giudice sulla validità dell’atto di rinuncia è limitato. L’atto soddisfa il test di meritevolezza perché realizza un interesse pienamente riconosciuto dall’ordinamento: liberarsi di un bene la cui gestione non è più coerente con esigenze e risorse del proprietario. La Corte esclude che la rinuncia possa configurare un abuso abdicativo, poiché non mira a ledere terzi ma unicamente a dismettere la proprietà. Nessuno spazio quindi per una nullità virtuale della rinuncia; i limiti alla proprietà devono essere espressamente indicati dalla legge e sono tassativi. Il giudice non può sostituire il proprio bilanciamento d’interessi a quello definito dal legislatore.
In conclusione, le Sezioni Unite affermano con chiarezza che: la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è ammissibile; è un atto unilaterale, non recettizio, soggetto a forma scritta e trascrizione; non elimina le responsabilità del rinunciante; determina il trasferimento automatico della proprietà allo Stato ex art. 827 c.c.; non viola principi costituzionali né regole antiabuso già presidiate da altri istituti. Resta al legislatore la possibilità di intervenire per rimodulare la disciplina dei beni immobili vacanti nell’ottica di un più efficiente interesse pubblico.
Il tema delle proprietà abbandonate è ormai ineludibile. Essere proprietari significa doversi esporre – in un’ottica di rispetto della comunità – anche ad oneri. Lo notiamo con un semplice sguardo ai nostri territori, spesso costellati da molte proprietà in stato di abbandono. La riflessione su questo tema e sullo spettro delle responsabilità e dei doveri che ricadono in generale sui proprietari per la funzionalità del territorio dove gli immobili si collocano, costituisce un profilo sul quale è necessario riflettere. Il recente intervento della Cassazione offre una possibile soluzione alla problematica degli immobili abbandonati: a quegli immobili che i proprietari non riescano a vendere profittevolmente e che non sono interessati a conservare nel proprio patrimonio.
La Corte sancisce che l’ordinamento giuridico non obbliga il soggetto ad essere e restare proprietario, potendo lo stesso – con un atto di rinuncia formale – a liberarsi del bene, dopodiché esso non resterà senza proprietario, ma, per effetto di quanto dispone l’art. 827 del codice civile, entrerà nella proprietà dello Stato. Questa soluzione, ricavata dal sistema, potrebbe aiutare ad affrontare l’inaccettabile status quo di immobili completamente abbandonati – per varie ragioni – dai propri titolari, che talora non riescono a disfarsene con profitto, né a donarli perché non ci sono interessati all’acquisto.
Con la titolarità devoluta per legge allo Stato, si inizia a fronteggiare tale situazione; toccherà ora al legislatore disciplinare il fenomeno, con particolare riferimento agli immobili affetti da problematiche (come quelle urbanistiche) che ne trasferirebbero costi e fastidi allo Stato. Su questo aspetto, risulta pendente un disegno di legge che parrebbe disciplinare proprio tali inconvenienti. Ma è, come si diceva, una questione di regolamentazione, che spetta al legislatore e questi aspetti contrari però, come nota la Corte, non possono costringere il proprietario a restare tale (perché questa permanenza forzosa potrebbe nuocere ancor di più alla comunità), potendo dunque lo stesso dismettere con atto unilaterale i propri beni, in quanto rientra nelle facoltà attribuite al proprietario proprio dal suo diritto di proprietà.
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