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RUBRICA ANTIMAFIE. Le cybermafie: la criminalità organizzata e il riciclaggio attraverso le criptovalute

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
5 gennaio 20249 min di lettura

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RUBRICA ANTIMAFIE. Le cybermafie: la criminalità organizzata e il riciclaggio attraverso le criptovalute

Indice (5)

  • 1COSA SONO LE CRIPTOVALUTE 
  • 2LE TRANSAZIONI DELLE CRIPTOVALUTE
  • 3PREMESSE SUL RICICLAGGIO 
  • 4LE MAFIE E IL RICICLAGGIO IN BITCOIN 
  • 5LA MAGISTRATURA DEVE SPECIALIZZARSI 

Negli ultimi tempi, durante le indagini per fatti di criminalità organizzata, emergono sempre più frequentemente i riferimenti di alcuni indagati ad investimenti in criptovalute. La progressiva esplosione della rete digitale e le novità connesse al suo utilizzo, infatti, hanno creato delle opportunità di investimento criminale del tutto inesplorate, come tali particolarmente appetibili per le organizzazioni mafiose che, da sempre, utilizzano a proprio vantaggio tutti gli strumenti, anche quelli di ultima generazione, per assicurare a sé gli enormi profitti derivanti dalle loro attività illecite. 

Cerchiamo, allora, di comprendere, nella maniera più semplice possibile, cosa sia la criptovaluta e quale ne sia il funzionamento, specificando che essa non deve intendersi come un materiale oggettivamente illecito, ma come uno strumento che, per le sue regole, si presta facilmente ad un utilizzo illecito. 

COSA SONO LE CRIPTOVALUTE 

In estrema sintesi, come si coglie dallo stesso termine, la criptovaluta è una moneta “nascosta”, ossia non riconosciuta da alcuna banca centrale (come nel caso delle monete aventi corso legale), ma soltanto da coloro che la utilizzano attraverso il web e che, convenzionalmente, le attribuiscono un valore specifico. Essa è sorta esclusivamente all’interno del web ed è stata introdotta, per la prima volta, nel 2009 – con il nome di bitcoin – da tale Satoshi Nakamoto, un nome dietro al quale ancora oggi non si comprende se si celi una persona fisica oppure una società. 

Per poter essere utilizzata, la criptovaluta esige la crittografia, ossia la scienza che studia come celare le informazioni sul web e che è usata prevalentemente per preservare la riservatezza delle notizie. Essa è indispensabile per il funzionamento della criptovaluta perché – in assenza di una autorità centrale che ne attesti la serietà e la affidabilità a coloro che la utilizzano – garantisce tre fondamentali funzioni per le transazioni, ossia la funzione di autenticazione, la funzione di integrità e quella di non ripudiabilità. 

Attraverso, infatti, l’autenticazione, chi riceve il messaggio – ossia la transazione – è certo della identità del mittente, mentre l’integrità garantisce il destinatario del messaggio sul fatto che esso non sia stato alterato. Infine, la non ripudiabilità garantisce che il mittente non possa disconoscere l’invio della transazione. 

LE TRANSAZIONI DELLE CRIPTOVALUTE

Caratteristica della criptovaluta è che essa funziona come le ‘transazioni online’ che oggi tutti noi operiamo con frequenza: mentre, però, le ‘operazioni online’ vengono garantite da un mediatore che assicura tanto il pagamento al destinatario, quanto il buon esito dell’operazione al pagatore, le transazioni in criptovaluta vengono realizzate secondo la tecnica denominata peer to peer. 

Attraverso tale tecnica, infatti, la transazione si conclude direttamente fra colui che effettua il pagamento online e colui che lo riceve, senza che un’autorità faccia da garante sulla effettività della transazione e sulla identità di coloro che la realizzano. In questo modo, dunque, un pagamento viene effettuato mediante il diretto collegamento fra colui che paga e colui che riceve il pagamento. Proprio in virtù dell’assenza di un soggetto terzo, posto a presidio della effettività della transazione, il pagamento in criptovaluta può essere realizzato senza registrarsi, ossia in assenza di una identità. 

Ciò, ovviamente, non vuol dire che le transazioni in criptovaluta non siano tracciabili, in quanto – come tutte le operazioni informatiche – lasciano sempre delle tracce sul web. Tutte le operazioni, infatti, vengono inserite in una sorta di registro digitale chiamato blockchain, nel quale sono catalogate solo le operazioni informatiche, ma non le identità delle persone che le realizzano. 

In concreto, quindi, le transazioni in criptovalute funzionano in maniera molto semplice ed anonima, in quanto consistono nello scambio di files crittografati che esigono il possesso di due chiavi: una chiave pubblica (costituita da una serie alfanumerica che possiamo assimilare al nostro ID personale e che identifica l’autore della transazione) ed una chiave privata, costituita da un codice (che potremmo paragonare ad una password) che solo l’autore della transazione conosce. 

Le tracce informatiche lasciate dalle transazioni, dunque, sono soltanto quelle legate all’utilizzo di queste due “chiavi”, dietro le quali, ovviamente, non c’è una registrazione (come avviene nel mondo delle transazioni riconosciute) ma soltanto delle sigle. Per questo, se si volesse decriptare tali transazioni (per risalire all’identità di colui che le ha disposte) non troveremmo mai un nome, ma una stringa di circa 30 caratteri alfanumerici, identificativi sia del pagatore, sia del beneficiario. Oltretutto, è particolarmente diffuso nel mondo della criptovaluta un sistema di disgregazione del pagamento, in base al quale il destinatario della transazione frammenta, a sua volta, il pagamento destinandolo a molti altri indirizzi anonimi, così determinando – di fatto – l’impossibilità di risalire alla identità dell’autore della transazione. 

PREMESSE SUL RICICLAGGIO 

Se questo è – in estrema sintesi – il metodo di funzionamento della criptovaluta, si comprende bene perché nel corso degli anni è divenuto particolarmente appetibile dalle organizzazioni criminali, sia quelle costituite per il finanziamento del terrorismo (mediante transazioni che devono essere celate in ordine ai finanziatori), sia quelle mafiose, che cercano invece di riciclare il denaro proveniente dalle loro attività. 

Ed infatti, secondo il nostro ordinamento, commette riciclaggio colui che – non avendo realizzato un delitto da cui si origina il profitto, chiamato delitto presupposto – trasferisce o sostituisce il denaro derivante da un delitto, così da creare una barriera – o comunque un ostacolo – per la identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Commette, invece, autoriciclaggio colui che – dopo avere realizzato un delitto dal quale è scaturito un profitto – impiega, trasferisce o sostituisce il denaro proveniente da quel delitto in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali. 

LE MAFIE E IL RICICLAGGIO IN BITCOIN 

Ebbene, l’utilizzo delle criptovalute – da parte di tali organizzazioni – può essere destinato ad una duplice finalità: innanzitutto quella di utilizzare il denaro proveniente da delitto per alcune transazioni online che hanno ad oggetto dei beni che, per loro natura, possiedono una connotazione illecita, come ad esempio la droga oppure le armi. In questo modo, le cosche mafiose acquistano direttamente dai produttori la materia prima che occorre loro per produrre ricchezza, senza ricorrere ad intermediari che possono cadere sotto la lente delle investigazioni. 

Tali beni, infatti, vengono acquistati dalle organizzazioni mafiose o da quelle terroristiche sul cd ‘deepweb’, ossia un web nascosto, composto da pagine inaccessibili ai motori di ricerca comunemente usati per la navigazione. Un ulteriore settore del ‘deepweb’ è poi costituito dal ‘darkweb’, un settore pressoché inaccessibile ai comuni utenti del web in quanto per poter navigare in esso c’è bisogno di appositi softwares, grazie ai quali si può giungere alla consultazione della pagina web solo digitando l’indirizzo informatico specifico, in genere molto complesso e lungo, conosciuto solo da coloro che abbiano accesso a tale oscura navigazione. 

Ma il più delle volte la criptovaluta è utilizzata per riciclare denaro contante di provenienza illecita, per lo più derivato alle organizzazioni mafiose dalla vendita delle sostanze stupefacenti o dai proventi estorsivi. Una prima traccia di tale meccanismo si registrò nel 2018, allorché il Procuratore Nazionale Antimafia, nella sua relazione destinata alla Commissione Parlamentare Antimafia, segnalò che alcune organizzazioni ‘ndranghetistiche calabresi avevano avviato delle concrete operazioni di riciclaggio tramite bitcoin, non andate a buon fine solo perché esigevano un particolare tecnicismo – in quel momento non in possesso degli affiliati alla cosca –  che nel corso degli anni è divenuto invece patrimonio conoscitivo delle organizzazioni mafiose, grazie alla rete delle collusioni che esse hanno creato con i professionisti del settore, per lo più internauti specializzati nelle transazioni finanziarie. 

E si comprende bene che l’anonimato che si cela – per il meccanismo che abbiamo tentato di spiegare – dietro le transazioni in criptovaluta è particolarmente appetito dalle organizzazioni mafiose, che investendo in bitcoin possono agevolmente inserire della moneta legale contante nel circuito parallelo della moneta virtuale, con esiti di riciclaggio pressoché certi. 

LA MAGISTRATURA DEVE SPECIALIZZARSI 

Questo è il motivo per cui l’unione Europea ha diramato una direttiva (la n.843/2018) volta ad esortare tutti gli Stati membri all’adozione di una disciplina interna che possa – nei limiti del possibile – arginare i pericoli del riciclaggio nelle criptovalute, prevedendo che gli operatori riconosciuti del web nel mondo della criptovaluta siano inclusi negli elenchi dei soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs n.231/2007, quali la segnalazione delle operazioni sospette, la verifica scrupolosa della clientela ed il divieto di ricevere operazioni al di sopra di un certo limite di legge. 

Ovviamente, questo è l’intendimento del legislatore, che però le organizzazioni mafiose ben conoscono e che si guardano bene dall’osservare, ponendo in essere delle condotte volte ad eludere tali ostacoli. Per queste ragioni, le prime pronunce della giurisprudenza formatasi sull’argomento sono particolarmente rigorose, nel senso che attribuiscono la sussistenza della condotta di riciclaggio (o quella del cd autoriciclaggio) a coloro che, acquisiti i profitti dalle attività illecite, destinino tali fondi a società estere aventi ad oggetto l’attività finanziaria nel settore delle criptovalute, a prescindere della effettività della transazione oppure della conversione in moneta virtuale delle banconote contanti, guadagnate dall’agire illecito. 

In questa prospettiva, allora, l’azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio nel mondo delle criptovalute passa necessariamente attraverso una forte specializzazione dei magistrati requirenti. Ed invero, occorre che ogni Procura della Repubblica formi un nucleo di magistrati specializzati nell’informatica e nel cybercrime e che esso possa avvalersi della polizia giudiziaria specializzata nel settore, quale il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, oppure il nucleo della Polizia Postale istituito all’interno della Polizia di Stato. 

Non senza tralasciare il dato che tale specializzazione deve essere necessariamente accompagnata dalla dotazione di mezzi e di strumenti informatici sofisticati, che consentano di mettersi al passo con l’evoluzione della condotta illecita da parte delle organizzazioni mafiose e di cui oggi le Procure cominciano ad avere in dotazione e che garantiranno, in un tempo relativamente breve, di poter arginare anche tale fenomeno illecito. 

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  • #bitcoin
  • #criminalità organizzata
  • #criptovalute
  • #cybermafia
Maurizio Giordano
Redazione Informare

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