
L’Italia, in accordo ai dati Istat, è prima in Europa per anzianità delle donne al primo parto, con una media di 31,7 anni. Al contempo, il tasso di disoccupazione delle donne si attesta tra i più alti del continente. Tali dati rinvengono una comune matrice nella difficoltà, in prima istanza, di trovare un’occupazione, a fronte delle disparità di genere nel mondo occupazionale, e, in secondo luogo, di conciliare la vita familiare con quella professionale. È giusto che una donna – o, più in generale, una persona – debba sempre essere collocata dinanzi ad un bivio: lavoro o famiglia? La risposta non può che essere negativa. Quali soluzioni offre, allora, l’ordinamento per garantire l’equilibrio tra vita familiare e vita lavorativa?
Per gettare lumi sulla questione servirebbe un tomo di diritto del lavoro. Per adesso, ci soffermiamo su una vicenda di recente sottoposta al Tribunale di Napoli e decisa con la sent. 5080/2022 e pubblicata il 18 ottobre. La commentiamo con l’ausilio di Maria Conforti, avvocato giuslavorista e presidente dell’associazione Movimento Forense di Santa Maria Capua Vetere. Il tema è l’orario di lavoro. Molte donne, oggigiorno, optano per lavori part-time per riuscire a dedicare più tempo alla famiglia.
«Il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo, può regolamentare la distribuzione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro, concordando con i lavoratori la distribuzione dell’orario di lavoro che meglio corrisponde alle esigenze delle parti. L’orario di lavoro va predeterminato ed indicato nella lettera di assunzione tramite rinvio alla disciplina collettiva oppure mediante specifica regolamentazione dello stesso nell’arco della giornata, della settimana, del mese e dell’anno. È esclusa, invece, la possibilità di un mero rinvio ad eventuali usi aziendali. L’accordo specifico tra le parti può essere validamente modificato solo con un successivo patto tra le stesse.
L’orario di lavoro, dunque, è regolato dalla contrattazione collettiva nel rispetto della durata massima prevista e tenuto conto della obbligatorietà di pause e riposi».
«Il lavoratore potrebbe adire il Giudice del Lavoro. Come precisato dalla giurisprudenza, qualora il giudice accerti nel contratto di lavoro individuale part-time l’omissione della predeterminazione dell’orario di lavoro, lo stesso deve procedere sia a colmare il vuoto del contratto sia a quantificare il risarcimento del danno automaticamente conseguente all’omissione».
«Il caso riguarda una lavoratrice madre di due bambini piccoli che, nonostante il lavoro part-time predeterminato, subiva continui cambi orari incompatibili e inconciliabili anche con il suo ruolo di madre. Il Giudice del Lavoro ha valorizzato la previsione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 61/2000, in ossequio al quale il giudice, in difetto di indicazioni circa la collocazione temporale dell’orario, determina le modalità temporale di svolgimento della prestazione facendo riferimento ai contratti collettivi.
O in mancanza, in via equitativa, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della necessità di integrare il reddito derivante dal lavoro part-time con lo svolgimento di un’altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Il lavoratore ha, inoltre, diritto al risarcimento del danno. Il Giudice del Lavoro ha, quindi, determinato le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale secondo una programmazione mensile, condannando la ditta datrice di lavoro al pagamento di una somma, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto del disagio subito dal nucleo familiare della lavoratrice, madre di bambini di 3 e 4 anni».
«La decisione in commento ha, ancora una volta, evidenziato il dovere del datore di lavoro dell’osservanza delle norme a tutela della lavoratrice, anche in quanto madre di due bimbi piccoli. Si colloca, ad ogni modo, nel solco di una giurisprudenza consolidata, a fronte di un dettato normativo chiaro.
Sulla questione si è pronunciata anche la Cassazione, escludendo l’ammissibilità delle clausole che attribuiscono al datore di lavoro il potere di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa. In verità, la disinformazione o la poca informazione lascia il lavoratore in balia dell’inconsapevolezza dei propri diritti. È opportuno, dunque, dare maggiore risonanza agli istituti che l’ordinamento predispone per tutelare il lavoratore e, in particolare, le sue esigenze famililiari.
di Ilaria Ainora ed Edna Borrata
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