
di Maurizio Giordano
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dal 2014 al 2024 ha prestato servizio nella Dda.
Tra gli strumenti attraverso i quali la criminalità organizzata conserva, protegge e reinveste la ricchezza accumulata mediante attività illecite, l’intestazione fittizia dei beni occupa un ruolo centrale.
Il fenomeno non riguarda soltanto la formale attribuzione di un immobile, di una società, di un conto corrente o di una quota imprenditoriale ad un soggetto diverso dal reale dominus. Esso rappresenta, piuttosto, una tecnica di occultamento del potere economico mafioso, mediante la quale il patrimonio viene separato, almeno in apparenza, dalla persona che ne conserva la disponibilità sostanziale, così da sottrarlo ai controlli investigativi, alle misure di prevenzione patrimoniale, ai sequestri e alle confische.
In questa prospettiva, il prestanome non è una figura marginale o meramente accessoria.
Egli costituisce spesso l’anello visibile di una catena invisibile, il punto di emersione documentale di un assetto patrimoniale che, nella realtà economica e gestionale, continua ad essere diretto dal soggetto mafioso o dal suo circuito fiduciario. Il bene è intestato ad altri, ma resta nella sfera di influenza del dominus occulto; l’impresa appare formalmente autonoma, ma continua ad essere orientata secondo le esigenze del gruppo criminale; la partecipazione societaria muta titolare, ma non cambia il centro effettivo delle decisioni.
La disciplina penale individua oggi nell’art. 512-bis del codice penale la fattispecie del trasferimento fraudolento di valori, che punisce l’attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità quando essa sia finalizzata ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, di contrabbando, ovvero ad agevolare la commissione di delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
La norma, inoltre, è stata estesa anche all’intestazione fittizia di imprese, quote, azioni o cariche sociali quando tale meccanismo sia diretto ad aggirare la documentazione antimafia nelle procedure di appalto o concessione.
La ratio dell’intervento repressivo è evidente: colpire non soltanto il patrimonio mafioso nella sua dimensione statica, ma anche le forme attraverso cui esso si mimetizza nell’economia legale.
La mafia contemporanea non vive più soltanto di ricchezza nascosta, custodita in forme primitive o immediatamente riconoscibili. Essa tende, al contrario, a trasformare il profitto illecito in capitale apparentemente neutro, a inserirlo in circuiti imprenditoriali, immobiliari, finanziari e commerciali, a schermarlo mediante rapporti fiduciari, società di comodo, intestazioni familiari, passaggi simulati, cessioni di quote, affidamenti di cariche e strutture societarie formalmente regolari.
L’obiettivo non è soltanto sottrarre il bene all’aggressione dello Stato, ma renderlo utilizzabile, produttivo, capace di generare ulteriore ricchezza e ulteriore influenza.
Proprio per tale ragione, l’accertamento dell’intestazione fittizia non può esaurirsi nella verifica formale dei registri pubblici, degli atti notarili o delle visure camerali. La titolarità giuridica costituisce soltanto il punto di partenza dell’indagine. Occorre, piuttosto, ricostruire la titolarità sostanziale, cioè comprendere chi abbia effettivamente deciso l’acquisto, chi abbia fornito le risorse economiche, chi utilizzi il bene, chi ne tragga i profitti, chi impartisca direttive, chi mantenga i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti, professionisti e istituti di credito.
In tale prospettiva assumono rilievo una pluralità di indici sintomatici: l’assenza di adeguata capacità reddituale dell’intestatario formale, la sua vicinanza personale o familiare al soggetto pericoloso, la sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti, la continuità della gestione da parte del precedente titolare, la permanenza del dominus occulto nei luoghi dell’impresa, l’utilizzo dei beni da parte sua, la mancanza di autonomia decisionale del prestanome, l’assenza di reali flussi finanziari giustificativi, la successione ravvicinata di atti dispositivi, la costituzione di società prive di effettiva struttura e la reiterazione di operazioni funzionali a rendere opaca la provenienza o la disponibilità del patrimonio.
Il prestanome può assumere forme diverse. Talvolta è un familiare, scelto perché la relazione di parentela consente di mascherare la continuità del controllo patrimoniale. Talvolta è un dipendente, un collaboratore, un professionista compiacente o un imprenditore formalmente autonomo ma economicamente dipendente dal soggetto occulto. In altri casi è una società, una catena di società, un amministratore di facciata o un soggetto privo di reale esperienza imprenditoriale, collocato al vertice di un’attività che non sarebbe in grado di gestire senza il supporto del vero proprietario.
Ciò che accomuna tali figure è la scissione tra apparenza e realtà. Sul piano documentale il bene appartiene al terzo; sul piano economico, decisionale e funzionale esso resta nella disponibilità del soggetto che si vuole sottrarre all’aggressione patrimoniale.
È proprio questa frattura tra intestazione formale e dominio sostanziale a costituire il nucleo dell’illecito e, più in generale, il cuore del problema investigativo.
Particolarmente significativa è la relazione tra intestazione fittizia e misure di prevenzione patrimoniali. Il sistema della prevenzione antimafia si fonda sull’idea che l’accumulazione illecita non possa essere combattuta soltanto mediante la condanna penale personale, ma debba essere aggredita anche attraverso il sequestro e la confisca dei beni che risultino sproporzionati rispetto ai redditi leciti e riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto socialmente pericoloso.
L’intestazione fittizia nasce spesso proprio per neutralizzare questa aggressione: il patrimonio viene spostato prima che lo Stato intervenga, oppure viene collocato sin dall’origine in capo a soggetti apparentemente estranei.
Da questo punto di vista, l’azione dello Stato non può limitarsi ad inseguire il bene nella sua forma esteriore, ma deve ricostruire la trama dei rapporti economici, personali e fiduciari che ne rivelano la reale appartenenza.
Il contrasto ai patrimoni mafiosi è, prima ancora che un’attività contabile, un’indagine sul potere: occorre comprendere chi dispone, chi decide, chi beneficia, chi conserva la capacità di orientare l’uso del bene. Solo così è possibile impedire che la ricchezza criminale, pur privata del nome del mafioso, continui a produrre consenso, controllo del territorio, capacità corruttiva e penetrazione nell’economia legale.
L’intestazione fittizia, dunque, non è un semplice artificio negoziale, né una irregolarità formale nella circolazione dei beni.
Essa è uno dei meccanismi attraverso i quali il potere mafioso sopravvive alla repressione penale, si adatta ai controlli, modifica le proprie forme esteriori e conserva la propria capacità di intervento nell’economia e nella società. Il prestanome diventa il volto legale di una ricchezza illegale; il patrimonio schermato diventa il luogo nel quale il dominio criminale si trasforma in impresa, investimento, credito, lavoro e relazione sociale.
In definitiva, la lotta ai patrimoni mafiosi passa anche dalla capacità di superare la superficie degli atti e di leggere la sostanza dei rapporti. Non basta sapere a chi un bene sia intestato: occorre capire a chi esso appartenga realmente, chi ne governi l’utilizzo e quale funzione svolga nel più ampio sistema di accumulazione e influenza criminale.
Solo l’individuazione del dominus effettivo consente di spezzare il circuito tra ricchezza illecita, prestanome e potere mafioso, restituendo all’aggressione patrimoniale la sua funzione più autentica: privare le organizzazioni criminali non soltanto dei beni, ma della forza economica e sociale che quei beni rappresentano.
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