
Di recente ha fatto molto discutere la decisione della Corte Costituzionale di dichiarare illegittima una parte dell’ordinamento penitenziario che impedisce il diritto dell’affettività in carcere. Andiamo ad approfondire in che modo questa decisione impatta la nostra concezione della sessualità e apre la strada alla possibilità di rivalutare il funzionamento del nostro sistema carcerario.
Com’è di norma la vita affettiva di una persona che sta scontando una pena in carcere? Quest’ultima è molto limitata, se non del tutto assente. Il diritto del detenuto alla propria vita affettiva è garantito solamente in maniera “indiretta”, ad esempio attraverso una corrispondenza epistolare o tramite telefonate. Un ruolo più importante è giocato dai colloqui, che sono sostanzialmente brevi e si svolgono in luoghi affollati che non garantiscono l’intimità del detenuto e dei suoi cari.
Questo perché i colloqui sono stati pensati in modo tale che il detenuto e i suoi cari siano sempre visibili dal personale carcerario. L’articolo 18 della legge che regola l’ordinamento penitenziario sostiene infatti che i colloqui debbano svolgersi a vista ma senza controllo auditivo. Cioè viene tutelata l’intimità della conversazione ma è posto un divieto sul contatto fisico, anche per evitare lo scambio di oggetti ed altri materiali. Il risultato di questa legge è che al detenuto, per ovvi motivi, viene preclusa la possibilità di avere un’espressione normale della propria sessualità.
Non è la prima volta che si tenta di cambiare questa condizione, ma sempre senza successo. Ed è per questo motivo che l’intervento della Corte Costituzionale ha un suo rilievo. Ha rimesso in discussione la legittimità costituzionale dell’articolo 18, sostenendo che la detenzione incide molto negativamente sul diritto all’affettività di un detenuto e invita ad una rivisitazione delle condizioni attuali. Ovviamente queste rivisitazioni sono ostiche da applicare nei casi in cui ci si trovi di fronte a pene più severe, come il 41 bis e il carcere duro.
Questo intervento rappresenta un importante segnale per tutti coloro che lottano ogni giorno per i diritti dei detenuti in carcere. In particolar modo riflettendo sulle conseguenze che la costruzione dell’identità dei cittadini ha in un contesto di istituzione totale.
L’argomento si presenta come ostico perché le carceri hanno un problema con l’interpretazione della funzione riabilitativa della pena. Questa funzione riabilitativa è però sancita da diritti costituzionali, sia nell’ambito della dignità sociale (articolo 3), sia nell’ambito penalistico. In quest’ultimo caso infatti viene messo in luce, nell’articolo 27, come le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso umano e debbano avere una funzione riabilitativa. In merito al diritto all’affettività interviene poi la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che nell’articolo 8 sottolinea come lo stato non possa violare il diritto della vita privata e personale dell’individuo.
La questione più ampia riguarda dunque: siamo d’accordo alla legittimità dei detenuti di accedere a questo diritto all’affettività? Il fatto che se ne inizi a parlare mette in luce anche la necessità di disegnare le modalità con le quali applicare questo diritto, aprendo la strada a tutta una serie di discussioni sulla situazione carceraria nel suo complesso.
di Valeria Marchese
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