
Ieri abbiamo pubblicato una denuncia a mezzo stampa visto l’avvicinarsi dell’inizio della stagione balneare 2019 (dal 1° aprile al 30 settembre).
https://admin.informareonline.com/?p=102354
Per tutti questi fatti riscontrabili ecco il perché definiamo questo comportamento omissivo e dannoso per la salute dei cittadini, pertanto, riteniamo obbligatorio per il ruolo ampiamente riconosciuto, di presentare questa ulteriore denuncia pubblica.
(Tommaso Morlando)
Presidente Centro Studi Officina Volturno
Qualcuno dirà: ma il Sindaco deve farsi ogni giorno 27 chilometri di costa? Sì, anche perché può usufruire dell’ausilio degli assessori, i dirigenti, l’ASL, la Polizia Municipale. Non si scherza con la salute delle persone.
Le responsabilità del Comune in materia igienico–sanitaria sono enormi, ed in tal senso le leggi parlano chiaro e le pene sono severissime.
1. Sono di competenza comunale: a) la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale; b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati in base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d)l’apposizione, nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 15.
Le autorità competenti (tra queste il Comune, ndr.) provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l’informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione!
*** Immagine allegata: copia pagina del n° 100 del nostro periodico informare dell’Agosto 2011 dove illustravamo il D.L. 116/2008 e già d’allora spiegavamo le competenze di un comune, in merito al controllo della balneabilità.
Pertanto per noi nulla di nuovo, solo la continuazione di ciò che abbiamo sempre detto e scritto.

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