
Quante volte abbiamo sentito pronunciare la fatidica frase “il pedone ha sempre ragione”? Ma è proprio così? Il pedone è sempre esente da qualsivoglia responsabilità in caso di sinistro stradale? La risposta ci viene fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza 26873/2022 si è occupata della responsabilità del pedone coinvolto nel sinistro stradale.
Nel caso di specie, un pedone conveniva in giudizio il proprietario e l’Istituto assicuratore per la RCA di un veicolo, per sentirli condannare al risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dell’investimento avvenuto in orario notturno su una strada extraurbana. Le istanze del pedone venivano rigettate sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. Il pedone ricorreva per Cassazione, lamentando, tra l’altro, anche la errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
La Corte di Cassazione, nel confermare le decisioni di primo e secondo grado di giudizio, ha rigettato il ricorso del pedone, precisando che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’ art. 1227, comma 1, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”.
In breve, secondo i giudici di legittimità, il fatto che il conducente del veicolo investitore non fornisca la prova di cui all’art. 2054, comma 1, del Codice Civile, ovvero di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, non esime il giudice dal valutare “l’imprudenza e la pericolosità della condotta del pedone investito”, il quale, nel caso di specie, si era posto in cammino, in orario notturno, su una strada extraurbana non illuminata.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pedone con conseguente condanna dello stesso alla rifusione delle spese processuali.
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