
Il Consiglio Superiore della Magistratura – da ora CSM – è organo di rilievo costituzionale previsto e disciplinato agli artt. 104 -107 della Costituzione. È l’organo che nell’impianto costituzionale – fondato sul principio della separazione dei poteri – è deputato a tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare dal potere esecutivo.
L’ art. 104 della nostra Costituzione al primo comma sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Le disposizioni che nel medesimo articolo ed in quelli successivi disciplinano la composizione, le funzioni ed il funzionamento del C.S.M sono finalizzate a garantire l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati ordinari, civili e penali, giudicanti e requirenti.
In tale ottica la nostra Costituzione ha calibrato con estrema attenzione la composizione del CSM. In primo luogo è significativo che il Presidente del CSM sia lo stesso Presidente della Repubblica, un organo deputato a garantire il rispetto dei principi costituzionali ed al di sopra degli equilibri politici contingenti del paese. Sono poi membri di diritto del CSM il Primo Presidente della Cassazione ed il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
I componenti del CSM sono 30: 2/3 dei componenti sono eletti dai magistrati ordinari tra tutte le componenti della magistratura (membri togati: 2 sono giudici di Cassazione, 5 sono magistrati requirenti e 13 sono giudici di merito) ed 1/3 è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni – membri laici. È tra i membri laici che viene eletto il Vice Presidente del CSM che in concreto svolge tutti i compiti connessi con la presidenza del CSM. Invero il Presidente della Repubblica non svolge in concreto le funzioni di presidenza del CSM; negli anni è intervenuto nella seduta plenaria poche – ma significative – volte. Significative perché legate a situazioni delicate, quali i momenti di particolare conflittualità tra i poteri dello Stato, ovvero in occasione delle indagini che hanno disvelato commistioni tra i membri togati del CSM ed esponenti di partiti politici in grado di minare la autonomia e l’indipendenza non solo del CSM, ma degli stessi magistrati.
Appare rilevante evidenziare come la Costituzione non stabilisce direttamente il numero dei componenti del CSM, ma fissa il rapporto proporzionale che deve sussistere tra membri togati e membri laici. Si tratta di un aspetto di assoluta rilevanza. Invero i nostri padri costituenti hanno ritenuto che il CSM dovesse avere una componente politico parlamentare – per evitare un’autoreferenzialità assoluta dei magistrati; in tal senso viene in rilievo anche il ruolo super partes del Presidente della Repubblica quale Presidente del CSM. E tuttavia hanno voluto garantire – con la fissazione in Costituzione dei rapporti di forza all’ interno del CSM – l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dai poteri politici dello Stato (Parlamento e Governo).
Solo partendo da questi principi fondamentali è possibile rendersi conto che qualsiasi riforma del CSM – che periodicamente i governi in carica propongono – deve essere valutata da tutti i cittadini con estrema attenzione; il rischio che dietro norme tecniche apparentemente neutrali si annidi il tentativo di modificare i rapporti di forza all’ interno del CSM e di fatto minare l’indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello Stato è quanto mai concreto.
Non deve infatti dimenticarsi che il principio di separazione dei poteri è un principio di diritto che informa la nostra Costituzione e che concorre a tutelare l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; invero, il controllo del potere esecutivo sulla magistratura mina l’imparzialità del magistrato, sia giudicante che requirente, che è la prima garanzia e lo strumento di attuazione del principio di eguaglianza dei cittadini sancito dall’art. 3 della Costituzione.
È per questo che i progetti di riforma del CSM devono essere vagliati con attenzione, in tutte le loro possibili conseguenze. Uno dei profili in discussione è l’introduzione di un diverso sistema di individuazione dei componenti togati, non più per elezione ma per sorteggio. Sul punto gli stessi magistrati sono divisi. Alcuni ritengono che l’elezione garantisce la scelta di magistrati particolarmente capaci e rappresentativi dei valori ideali di cui le diverse correnti della magistratura sono portatrici e temono che il sorteggio finisca per indebolire la componente togata rispetto a quella laica. Altri ritengono che le elezioni perpetuino il potere delle correnti esistenti in magistratura e sostengono che il sorteggio garantisce una reale autonomia decisionale dei componenti togati del CSM, non più legati alle indicazioni delle correnti di appartenenza.
Un’altra proposta di riforma riguarda la nomina del Vice Presidente del CSM: si è proposto di attribuire al Presidente della Repubblica la nomina del Vice Presidente del CSM, di fatto suo delegato, proprio al fine di mutuare sul Vice Presidente l’imparzialità e la funzione di garanzia propria del Presidente della Repubblica; si tratta di una proposta certamente condivisibile poiché rafforza la presenza ed il ruolo del Presidente della Repubblica nei delicati equilibri di forza del CSM.
Ma l’attenzione – di tutti – deve essere massima di fronte ad ogni tentativo di riforma che cerchi di modificare il dato fondamentale contenuto nella Costituzione del rapporto tra membri laici e membri togati; il mantenimento del rapporto proporzionale fissato dai padri costituenti è fondamentale per garantire l’autonomia e l’indipendenza del CSM e della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato.
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