
Il 5 gennaio del 2022 in Spagna è entrata in vigore una legge che definisce gli animali “esseri viventi dotati di sensibilità”. Nello stesso anno in Italia, con la legge costituzionale n. 1, è stato modificato l’ art. 9 della Costituzione con la introduzione della seguente previsione ”La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
L’inserimento in Costituzione della tutela degli animali assume un significato importante, ma in concreto la disposizione rinvia alla legge dello Stato. Ed a tutt’ oggi non esiste in Italia una legge che abbia dato una definizione degli animali analoga alla normativa spagnola; di fatto gli animali nel nostro ordinamento appaiono equiparati alle “cose”. Le conseguenze giuridiche di ciò sono assolutamente significative.
In Spagna in caso di separazione e divorzio il giudice provvede non solo all’affidamento dei figli ma anche e degli animali domestici. In Italia, non vi è alcuna previsione sull’ affidamento degli animali domestici in caso di separazione. Vi è chi per ottenere la custodia di un animale ha intentato un’azione possessoria; dunque il giudice, lungi dal valutare il coniuge che meglio possa garantire la cura e la tutela dell’animale, è chiamato a valutare chi dei coniugi abbia esercitato il possesso sull’ animale. Il soggetto tutelato non è l’animale, ma il possessore dello stesso.
Allo stesso modo, nel settore penale, la legge 189 del 2004 ha introdotto i reati di cui agli articoli da 544 bis a 544 sexies nel titolo IX bis del codice penale intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali “. Anche dunque in sede penale l’ animale non è tutelato in sé, in quanto “essere vivente dotato di sensibilità” ma è tutelato il sentimento che l’ uomo prova per l’ animale.
Se dunque la legge del 2004 ha il pregio di aver introdotto norme specifiche che tutelano l’uccisione di animali, il maltrattamento di animali, gli spettacoli e le manifestazioni vietate, ed il divieto di combattimento tra animali, la misura delle pene comminate, pur elevate con la legge 201/2012, restano assolutamente esigue; di fatto non consentono né il ricorso alle intercettazioni in fase di indagine né l’applicazione di misure cautelari personali.
Il trattamento sanzionatorio comminato dal nostro legislatore non pare tuttavia cogliere la reale portata e gravità del fenomeno dei maltrattamenti agli animali, che quasi mai restano occasionali ed isolati, e soprattutto della organizzazione di combattimenti tra gli animali, che la esperienza giudiziaria insegna essere spesso appannaggio di associazioni criminali.
L’organizzazione dei combattimenti infatti richiede una struttura organizzata di base, necessaria al reperimento degli animali, al loro addestramento, al reperimento delle sostanze dopanti da somministrare loro, nonché al reperimento degli animali usati per l’addestramento brutale dei combattenti. Vi è poi tutta l’attività necessaria ad organizzare i combattimenti e ad assicurare la partecipazione, riservata, di spettatori, ma soprattutto di scommettitori. Invero, evidentemente il combattimento tra animali non è fine a sè stesso, ma è collegato ad un’attività di scommesse clandestine che garantisce importanti entrate alle organizzazioni criminali con rischi tutto sommato contenuti. Invero, da un lato il contesto in cui i combattimenti avvengono è connotato da una elevata omertà, sicchè le denunce di tali tipologie di reato sono pochissime. Inoltre, salva la sussistenza di elementi di prova per la iscrizione del reato associativo, non vi è possibilità di ricorrere alle intercettazioni (che nel caso di specie hanno una valenza duplice perchè non solo consentono di seguire – e quindi provare – l’attività organizzativa propedeutica al combattimento, ma consentono di localizzare il luogo dello stesso, con la possibilità di intervenire in flagranza di reato. Inoltre, se non viene contestato e non sussiste la gravità indiziaria del reato associativo, non è possibile fare applicazione di misure cautelari personali.
Può dunque concludersi che la tutela degli animali (ma come si è visto l’ oggetto della tutela dei reati previsti agli artt. 544 bis e ss. c.p. non sono gli animali ma il sentimento per gli animali) resta ancorata alla considerazione degli animali come “cose”. In tal senso è sufficiente osservare che il furto di cosa mobile altrui è, nella fattispecie base prevista dall’ art. 624 c.p., punito con pena che va da sei mesi a tre anni e la multa da 154 a 516 euro; la pena per il combattimento tra animali è da uno a tre anni, anche se è significativa la misura della multa – da 50.000 a 160.000 euro.
Può dunque concludersi che è necessario che la modifica dell’ art 9 della Costituzione, che eleva la tutela degli animali al rango costituzionale, sia riempita di significato concreto, con una legislazione statale che, in modo analogo a quanto avvenuto in Spagna, riconosca che gli animali lungi dall’ essere “cose” sono “esseri viventi dotati di sensibilità”. Non si tratta di una modifica formale ma sostanziale, che pone l’ animale al centro della tutela offerta dalle norme, siano esse civili o penali.
Inoltre, il riconoscimento degli animali come “esseri viventi dotati di sensibilità” direttamente tutelati dalla norma penale impone un adeguamento in aumento delle pene previste per i reati di cui agli artt. 544 bis e ss. c.p., così garantendo agli inquirenti strumenti investigativi più efficaci e consentendo il ricorso alle misure cautelari personali al fine di prevenire il rischio di reiterazione di reati della stessa specie.
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