
La pronuncia n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale rappresenta un momento cruciale per l’interpretazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione. Esso disciplina le condizioni per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia differenziata alle Regioni. La legge n. 86/2024, meglio nota come legge Calderoli, è stata impugnata dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna. La Corte si è quindi espressa sulla legittimità delle disposizioni che regolano la devoluzione delle funzioni e il rapporto tra autonomia regionale e unità nazionale.
L’articolo 116, comma 3 è al centro della disciplina sull’autonomia differenziata, consentendo la devoluzione di funzioni riferite sia alle materie di legislazione concorrente (articolo 117, comma 3), sia ad alcune competenze esclusive statali specificamente indicate (articolo 117, comma 2, lettere l, n e s). Tuttavia, la Corte Costituzionale sottolinea che questa apertura alla differenziazione regionale non può prescindere dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
In primo luogo, il principio di unità e indivisibilità della Repubblica, sancito dall’articolo 5 Cost., costituisce un pilastro dell’assetto statale. L’unità dello Stato non è solo giuridica, ma anche politica e sociale, derivando dall’idea di un popolo unico e indivisibile, come ribadito dall’articolo 1. La Repubblica, pur riconoscendo e valorizzando il pluralismo istituzionale, sociale e culturale, non ammette la frammentazione del popolo italiano in “popoli regionali”. Esiste, infatti, un unico popolo italiano, titolare della sovranità e portatore di una identità collettiva nazionale che si esprime anche attraverso l’idea di “nazione”, di cui agli articoli 9, 67 e 98 Cost.
Accanto all’unità, la Costituzione promuove un pluralismo istituzionale, che si manifesta principalmente nel regionalismo. Questo modello, che risponde a esigenze profonde della società italiana, assegna alle Regioni autonomia politica, amministrativa e finanziaria, bilanciata tuttavia da principi come la solidarietà e la coesione sociale. La Corte sottolinea che il regionalismo italiano non è “duale” – cioè conflittuale tra Stato e Regioni – bensì “cooperativo”, richiedendo un costante dialogo e una leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.
Questa dialettica tra unità e autonomia trova un equilibrio dinamico nel principio di sussidiarietà, che, sancito anche dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea, guida la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli di governo, stabilendo che ogni funzione debba essere attribuita al livello territoriale più adeguato in base a criteri di efficacia, efficienza ed equità.
Esso agisce come un “ascensore” che consente di allocare le competenze verso l’alto (livello statale) o verso il basso (livello regionale o locale), a seconda delle specifiche esigenze. La Corte chiarisce, però, che questa devoluzione deve riguardare funzioni specifiche e circoscritte, mai intere materie, poiché le materie comprendono una varietà eterogenea di funzioni che non possono essere trasferite indiscriminatamente.
La Corte ribadisce, infine, che la differenziazione non deve essere intesa come un fattore di frammentazione, ma come uno strumento per il miglioramento dell’efficienza amministrativa e per la tutela dei diritti degli individui e delle comunità.
La realizzazione di questo obiettivo richiede, però, il rispetto di criteri oggettivi e trasparenti, in modo da garantire che l’autonomia regionale contribuisca al bene comune senza compromettere l’unità nazionale. Inoltre, le richieste regionali di maggiore autonomia devono essere giustificate alla luce del principio di sussidiarietà e non guidate da un desiderio di maggiori poteri, in un’ottica di maggiore efficienza e quindi di costo minore delle funzioni esercitate sul piano locale anziché centrale.
La Corte ha evidenziato che la differenziazione non deve seguire logiche di potere, ma deve perseguire il miglioramento delle prestazioni pubbliche e la tutela dei diritti. È fondamentale rispettare un rigoroso equilibrio tra autonomia regionale e uguaglianza, garantendo che le differenze territoriali non compromettano l’accesso uniforme ai diritti fondamentali. Questo equilibrio si realizza attraverso la determinazione e il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), che costituiscono una rete di protezione per la coesione sociale garantendo condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. Quando una materia è esclusa dai LEP, i trasferimenti non possono riguardare funzioni che implichino prestazioni inerenti ai diritti civili o sociali. La Corte ha anche ribadito la centralità del Parlamento nel processo di approvazione delle intese. La legge di differenziazione non può limitarsi a recepire passivamente l’accordo tra Stato e Regione: eventuali modifiche sostanziali apportate dalle Camere richiedono poi una rinegoziazione tra il Governo e la Regione.
Un altro elemento di rilievo è rappresentato dall’impatto del diritto sovranazionale. La Corte ha richiamato l’attenzione su settori come energia, trasporti, commercio e istruzione, che coinvolgono interessi sovranazionali e normative unionali. Tali ambiti possono limitare la possibilità di devoluzione, specialmente quando emergono esigenze di coesione o di tutela dell’identità nazionale.
In conclusione, il regionalismo differenziato si legittima solo in un’ottica di maggiore efficienza del sistema.
La Corte, pur riconoscendo come condivisibile l’idea che attraversa la differenziazione, ossia l’ineliminabile concorrenza tra le regioni e i territori, che può anche giovare e innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, tuttavia rileva che la stessa non potrà mai spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra le regioni, giacché queste, così come gli enti locali, partecipano tutte al disegno unitario della Repubblica che è quello di servire un unico popolo, qual è quello italiano.
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