
La violenza può manifestarsi in molte forme. Alcune sono di immediata percezione, come quelle che si estrinsecano in aggressioni fisiche o sessuali. Altre rappresentano una violenza meno visibile, come le offese, le critiche, le accuse, la mancanza di rispetto, la svalutazione, la menzogna, il ricatto, il controllo della libertà personale. Sono queste alcune delle forme in cui si manifesta la violenza psicologica.
Il legislatore italiano ha da sempre punito allo stesso modo la reiterata violenza psicologica e quella fisica nell’ alveo dei rapporti familiari; lo dimostra il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto all’ art. 572 c.p. Proprio in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato: “il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione”.
La fattispecie dell’art 572 c.p. è ravvisabile laddove i maltrattamenti avvengono in un contesto familiare ma anche quando le condotte siano realizzate nell’ambito di una situazione di parafamiliarità, intesa come sottoposizione di una persona all’ autorità di un’altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie delle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all’ azione di chi ha la posizione di supremazia. Sulla scorta di tale principio il reato di maltrattamenti è stato ritenuto configurabile all’ interno delle case di cura per anziani e delle comunità di recupero, nonché nell’ipotesi di una persona che, sia pure senza un lavoro regolare, svolga compiti di “badante” della vittima. Resta fermo che l’art. 572 c.p. fa riferimento ai concetti di “famiglia” e di “convivenza” che presuppongono una comunità fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, anche se non necessariamente continua ed anche se di breve durata. Dunque per quanto le riportate interpretazioni giurisprudenziali abbiano ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 572 c.p., appare evidente come tale reato, da solo, non può ricomprendere il novero vastissimo di relazioni interpersonali nelle quali le violenze psicologiche possono innestarsi.
A titolo esemplificativo, il caso concreto alla base di una delle prime ordinanze applicative di misura cautelare personale per il reato di stalking in Italia. Una dottoressa di una cittadina calabrese, pochissimo tempo dopo l’entrata in vigore del d.l. 11/2009 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l’art. 612 bis c.p. – cd. reato di stalking – ha sporto querela nei confronti di un uomo, a lei completamente estraneo e del quale neppure conosceva il nome, che da ben otto anni quasi tutti i giorni la seguiva quando usciva di casa la mattina e restava seduto fuori al luogo dove lei lavorava per ore, per poi seguirla nuovamente nel tragitto di ritorno a casa (o ovunque andasse) dopo il lavoro. Alle volte, quando lei andava a mangiare in un locale pubblico si sedeva a qualche tavolo di distanza da lei. L’ uomo non aveva mai avuto atteggiamenti violenti o minacciosi, né aveva tentato di aggredirla o di rivolgerle la parola; tuttavia l’essere costantemente seguita le aveva arrecato uno stato di ansia e l’aveva costretta a limitare le uscite da sola, soprattutto nelle ore serali.
Appare evidente come in una fattispecie come questa, prima della introduzione dell’art. 612 bis c.p., nessun reato era ravvisabile; invero, la violenza psicologica, pur reiterata, era posta in essere da un soggetto completamente estraneo alla vittima e dunque non era consumata in ambito familiare o ad esso assimilabile. Né risultava integrata alcuna forma di minaccia o di violenza fisica o di natura sessuale. E tuttavia, di fatto, questa donna ha subito per otto anni una condotta assolutamente invasiva della sua vita, certamente integrante una violenza psicologica.
Il vuoto normativo è stato colmato dall’ art. 612 bis c.p., che punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante grave stato d’ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La nuova norma punisce dunque le reiterate condotte moleste tenute da “chiunque”, senza richiedere che tra l’autore del reato e la vittima preesista un rapporto di coniugio o di natura affettiva. Piuttosto, la preesistenza tra le parti di un rapporto di tal fatta costituisce una specifica aggravante.
Ne consegue che l’art. 612 bis c.p. fornisce una tutela alle vittime di reiterate violenze psicologiche a 360 gradi, perché prescinde dalla sussistenza di specifiche tipologie di rapporti tra autore delle condotte e vittima delle stesse. In tal senso si registrano nella casistica giudiziaria casi di stalking non solo nell’ ambito dei rapporti di natura affettiva (che restano comunque i più frequenti) ma anche in contesti di vicinato, condominio, lavoro. Nel caso in cui alla base del rapporto tra autore del reato e vittima vi sia un pregresso rapporto di coniugio o di convivenza stabile, la Suprema Corte chiarisce che è configurabile l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p. e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall’imputato dopo la cessazione della convivenza con la persona offesa. Sicchè ben può accadere che lo stesso imputato risponda del reato di maltrattamenti in famiglia per il periodo del matrimonio o della convivenza e poi di stalking per il periodo successivo alla separazione o alla cessazione della convivenza.
Le pene previste, che negli anni hanno subito un progressivo inasprimento, consentono l’applicazione delle misure cautelari, anche di natura detentiva. Una volta applicata una misura cautelare personale, ogni modifica della stessa può essere adottata dal giudice solo dopo aver notificato l’istanza di revoca/sostituzione della misura alla persona offesa, che può interloquire sul punto. Ciò proprio in ragione della tutela rafforzata che si vuole offrire alla vittima di tali tipologie di reati.
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