
Con l’Ordinanza n. 18697/2022, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul principio di attribuzione dell’assegno di divorzio. Nel caso di specie, una ex moglie ricorreva per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che le aveva negato l’assegno di divorzio condividendo le motivazioni del Tribunale, il quale, conformandosi al nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione nel 2017 con la famosa sentenza n. 11504, aveva escluso il diritto dell’ex coniuge all’attribuzione dell’assegno ritenendo che “la signora era in grado di garantirsi una piena autosufficienza economica in ragione della sua accertata capacità lavorativa e delle sue cospicue disponibilità mobiliari ed immobiliari”.
Secondo i Giudici della Corte, “l‘innovativo orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nr. 11504/2017 (che ha per la prima volta affermato che l’indagine sull’an debeatur dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quello dell’ autosufficienza economica) è stato dunque integrato dalle SS.UU. mediante il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativa/compensativa dell’assegno, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà”.
In tale ottica, afferma testualmente la Corte (che già si era pronunciata in tal senso con le decisioni n.ri 18287/2019 e 5603/2020), “quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice volta a consentirgli il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali”.
In funzione di tali argomentazioni, nel caso di specie, la Corte, confermando le decisioni di primo e secondo grado, ha negato il diritto all’assegno di divorzio alla ex moglie poiché la stessa, non solo non ha dimostrato di aver rinunciato o sacrificato le proprie aspirazioni e aspettative professionali, ma in costanza di matrimonio, aveva anche pubblicato un libro e collaborato con gallerie d’arte. A tergo della separazione, invece, sempre secondo la Corte, la signora era rimasta inerte non mettendo a frutto le competenze acquisite, nonostante beneficiasse anche dell’aiuto della servitù nella gestione delle figlie e della casa.
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