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Brexit: il diritto di circolazione delle persone

Redazione Informare
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21 settembre 20198 min di lettura

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Brexit: il diritto di circolazione delle persone
Il 23 giugno 2016 si svolse il Referendum consultivo sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea. Nonostante si attendesse un “Bremain”, i cittadini britannici optarono per la così detta Brexit che sta, seppur con fatica, tramite le modalità previste dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, portando alla fine all’adesione del Regno Unito all’Unione europea. 

La decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione Europea è stata oggetto di svariate analisi; tra esse è oggetto di curiosità soffermarsi sul diritto dei cittadini alla libera circolazione, poiché il governo inglese ha inserito nella lista degli obbiettivi principali il diritto di controllo delle decisioni sull’immigrazione. Il diritto di libera circolazione delle persone è uno dei pilastri della “libertà” che sorregge il mercato comune dell’Unione europea. Tra le finalità dell’Unione europea abbiamo la creazione di un mercato interno, tra i suoi membri, che possa rimuovere le barriere presenti nel commercio, garantendo la libera circolazione di servizi, beni, persone e capitali.  

Il diritto dell’Unione europea opera un distinguo alla libera circolazione:

da un lato, un regime specifico e permissivo per i lavoratori europei riconosciuto dall’articolo 45 TFUE che riconosce “la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione assicurata; essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro”. Di contro, un regime più generico, ma maggiormente vincolante, è contenuto nell’articolo 21 TFUE, il quale stabilisce che “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.

Per una corretta comprensione del primo regime, bisogna dare al termine “lavoratore” una giusta definizione: per la legislazione europea il tratto caratterizzante di una relazione di lavoro è che una persona, per un dato periodo di tempo, svolga delle funzioni per e sotto la direzione di un’altra in cambio di un corrispettivo economico. È pur vero che nel diritto europeo non si riscontrano pronunce su questioni contrattuali, quindi non viene specificato se l’impiego debba essere a tempo pieno o part-time, o sulla quantificazione del pagamento, ma si limita a stabilire che le attività lavorative devono essere reali ed autentiche, e non talmente minime da risultare  marginali ed accessorie. 

Il tema della circolazione delle persone, quindi, si è strettamente collegato al tema dei lavoratori e al contempo al fenomeno dell’immigrazione che aveva registrato un aumento del numero di cittadini, provenienti soprattutto dai paesi dell’est europa, da 1.1 milioni nel 2004 a 2.3 milioni nel 2012. 

Proprio il tema del controllo dell’immigrazione era uno dei temi, riguardanti i rapporti tra Regno Unito e Unione europea, contenuti nella lista delle negoziazioni che l’allora Primo Ministro britannico Cameron aveva intenzione di modificare. Nel “New Settlement for the UK within the EU”, raggiunto nel febbraio del 2016, i Capi di Stato e di Governo europei avevano raggiunto un accordo su alcuni principi fondamentali del diritto europeo finendo con il prevedere il cosiddetto “emergency brake” e cioè il freno d’emergenza, ovvero un meccanismo di allerta e salvaguardia mediante il quale gli Stati membri hanno la facoltà di limitare il diritto di libera circolazione delle persone, per un periodo massimo di sette anni, in casi eccezionali di afflussi di lavoratori provenienti da altri Stati membri.  

Nonostante l’Unione europea abbia cercato, almeno inizialmente, di venire incontro alle esigenze del Regno Unito, le concessioni previste nel New Settlement non sono state adoperate.

Infatti, il 23 giugno 2016 la Gran Bretagna ha votato per uscire dall’Unione europea con la conseguenza di rendere nullo il New Settlement, in quanto il risultato del referendum ha dato via alla procedura di recesso che prevede il raggiungimento di un altro accordo. C’è chi si chiede se l’accordo  raggiunto tra UK e Unione europea riguardo queste concessioni abbia avuto influssi di condizionamento positivo per la campagna del referendum Brexit, anche se i risultati dimostrano il contrario: nonostante le notevoli e significative concessioni che sarebbero state date al Regno Unito, il referendum è stato, probabilmente, indirizzato da slogan populisti.  Al contrario, il fallimento del New Settlement è stato ben accolto dagli europeisti: esso, in caso di riuscito accordo, avrebbe significativamente indebolito i fondamenti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. 

Indubbiamente il processo Brexit ha comportato delle modifiche nei rapporti ma nella bozza di accordo di recesso, sono stati stabiliti alcuni cardini riguardo la circolazione delle persone. Gli articoli 8 e 9 rendono esplicito che i diritti dei cittadini europei continueranno ad essere garantiti agli stessi durante tutta la durata del periodo di transizione; l’articolo 11 richiama l’articolo 18 TFUE, e stabilisce che non devono, in alcun modo, avvenire discriminazioni sulla base della nazionalità dei cittadini; l’ articolo 12  che definisce il diritto dei cittadini EU27/UK e dei loro familiari di rimanere sul territorio. Questo diritto non è assoluto, dal momento che è soggetto, dall’art. 17, ad un controllo di conferma post-Brexit e, di rimozione, dall’art. 18, in caso di criminalità, e dal fatto che gli individui coinvolti debbano comunque rispettare le condizioni di partenza previste dalla legge; l’art. 14 conferma che sia i cittadini europei sia quelli britannici continueranno ad acquisire il diritto di soggiorno permanente, dopo aver accumulato cinque anni di residenza continua, o per il periodo specificato nell’art. 17 della Direttiva 2004/38/EC. Inoltre, esso dispone che questo diritto potrà essere revocato in caso di assenza per un periodo di cinque anni consecutivi dallo Stato membro di cui si è acquisito il soggiorno permanente; nell’art. 17 appare la cosiddetta clausola del “settled status”: essa stabilisce che “chi avrà completato cinque anni di residenza legale entro il 29 marzo 2019, dovrà fare domanda per il “settled status”, che sostituirà la “permanent residence”. 

Dal momento che il caso Brexit è un processo ancora in divenire, all’attualità, la situazione è mutevole. Nel ricercare un accordo tra le due parti, la protezione dei diritti acquisiti dei cittadini europei è sempre stato il focus dei futuri rapporti tra Unione europea e Regno Unito, anche se il recesso dello stato britannico dall’Unione avrà un impatto forte sul sistema dei diritti. Nello sciagurato caso di “no deal”, non esistono nel diritto internazionale disposizioni inerenti alla protezione delle libertà soggettive dei cittadini; quindi, senza un accordo, i diritti degli individui non troveranno alcun tipo di strumento legale a loro disposizone. 

Per questo motivo, nel documento di recesso finale, che si baserà sui principi di reciprocità e non-discriminazione e di cui godranno, allo stesso modo, Unione europea e Regno Unito; i diritti fondamentali da sostenere dovranno essere la libertà di circolazione e di soggiorno, equo accesso ai servizi pubblici e alla protezione sociale, e infine, il diritto di voto alle elezioni municipali nel Paese in cui si ha il permesso di soggiorno permanente. Nel caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione europea si completi in assenza di un accordo tra le due parti come previsto dalla procedura dell’art. 50 TFUE, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“CEDU”) potrebbe risultare un metodo indiretto di protezione del diritto di residenza e degli altri intrinseci alla cittadinanza europea. Infatti, una serie di libertà previste dall’Unione europea ha una controparte nei diritti descritti ai sensi della CEDU, che è compresa in parte dal diritto interno del Regno Unito in virtù dello Human Rights Act 1998. 

Il caso Brexit ha mostrato come sia complesso il sistema che ruota intorno ai diritti dei cittadini europei, ed in particolare al fenomeno, ormai globale, del diritto di libera circolazione e che la restrizione di tale diritto non sia una soluzione auspicabile. 

di Salvatore Sardella

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