
Con la sentenza n. 32198 pubblicata il 5 novembre 2021 le Sezioni Unite si pronunciano in tema di assegno di divorzio. Il caso esaminato riguarda l’ipotesi in cui il coniuge economicamente più deboli intrecci una nuova relazione di stabile convivenza.
La Suprema Corte ha statuito che “l’instaurazione di una nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che resta intatto il diritto a percepire un assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa. Il presupposto è che si accerti che la mancanza di mezzi adeguati sia legata a scelte di vita professionale in costanza di matrimonio. Ancora, dovrà provare il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare o personale dell’ex coniuge. La quantificazione terrà conto della durata del matrimonio.
La convivenza, come si è detto, non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Essa non resta, però, priva di conseguenze.
Non è, infatti, irrilevante la decisione di iniziare un nuovo percorso di vita comune con un’altra persona. L’ex coniunge, infatti, non potrà pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Ciò alla luce del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità.
La Corte ha segnalato le modalità più idonee alla liquidazione dell’assegno nella componente compensativa: l’erogazione di esso per un periodo definito di tempo, o la sua capitalizzazione, possibili soltanto previo accordo delle parti.
Ha, peraltro, valorizzato l’importanza dell’apporto del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per il raggiungimento di un punto d’incontro.
Il parere del presidente degli Avvocati Matrimonialisti Italiani
La sentenza sembrerebbe aver incontrato l’assenso degli avvocati. “Reputo questa sentenza assolutamente condivisibile”, ha, infatti, commentato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami (Avvocati Matrimonialisti Italiani).
“La Suprema Corte oggi ha sancito un principio nuovo: non sempre il coniuge che riceve l’assegno e che inizia una nuova convivenza perde l’assegno di divorzio, questo perché deve essere valutato caso per caso. Ci sono ad esempio matrimoni che finiscono subito mentre altri terminano dopo parecchi anni: se il coniuge che riceveva l’assegno può dimostrare, o ha già dimostrato, di aver fornito un contributo importante nella crescita dell’altro, se inizia una nuova convivenza non perde l’assegno ma il diritto ad una liquidazione che riguardi appunto il proprio apporto che ha dato al coniuge”.
di Ilaria Ainora
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