
La legge di bilancio n. 178/2020 ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile, con le formule “perché il fatto non sussiste”, “perché l’imputato non ha commesso il reato”, “perché il fatto non costituisce reato” e “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Ma non tutti gli imputati potranno accedere a tale beneficio poiché molte sono le condizioni poste dal provvedimento istitutivo. Difatti, la norma precisa che non potranno chiedere il rimborso gli imputati assolti che abbiano beneficiato del patrocinio a spese dello Stato, coloro che non abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ai sensi dell’art. 427 c.p.p. o dell’art. 542 c.p.p. e gli imputati che non abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui il soggetto dipende.
Un’ulteriore condizione di accesso al Fondo è posta dall’art. 2, ove si stabilisce che il beneficio è concesso quando “per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, oppure a seguito di modifica dell’imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia”.
Ed ancora, anche se l’art. 1, comma 1018 della legge n. 178, dispone che il rimborso “non è riconosciuto nei seguenti casi: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione”, il decreto attuativo ha successivamente escluso il diritto al rimborso anche nel caso in cui, nell’ambito di un processo con più reati contestati, sia stata dichiarata l’estinzione di uno di essi per prescrizione o amnistia.
Che dire, esaminato il provvedimento, anche al netto delle numerose condizioni, sembrerebbe comunque un buon risultato, se non fosse che il decreto attuativo ha complicato le modalità di accesso aggiungendo una buona dose di burocrazia. Bisogna poi tener conto che la legge stabilisce un tetto massimo per rimborso fissato in € 10.500,00 con una dotazione massima di 8 milioni di euro, che a dire degli esperti, visto l’elevato numero di assoluzioni, sicuramente non basterà a soddisfare tutte le istanze.
Si aggiunga poi, che per la presentazione dell’istanza di accesso, il cittadino dovrà comunque sostenere delle spese, poiché dovrà far ricorso all’assistenza di un legale visto che la domanda deve contenere informazioni specifiche sulla sentenza e deve essere corredata da numerosi allegati.
Ora, tenuto conto che in Italia la percentuale dei processi che terminano in primo grado con formula di assoluzione è altissima (46%), e visto il budget così basso, nonostante il provvedimento in esame rappresenti un baluardo di civiltà, purtroppo rimane una goccia nell’oceano.
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