
In un recentissimo arresto la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di assegno di mantenimento. Gli ermellini hanno affermato che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne viene meno, anche se questi firma un contratto a tempo determinato.
Con la sentenza n. 40282 del 2021, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un padre avverso una pronuncia della Corte di Appello. Nel caso di specie il figlio del ricorrente, non più studente, era risultato vincitore di un concorso presso il Ministero della difesa per un contratto a tempo determinato della durata di un anno. La Corte d’Appello, atteso lo stato di precarietà legato al contratto a tempo determinato, aveva affermato l’obbligo del padre di versare assegno di mantenimento nei confronti di tutti e tre i suoi figli maggiorenni.
Gli ermellini, ribaltando il tenore della decisione di appello, hanno statuito che il padre non fosse tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne.
Ad opinione della Cassazione, alcun obbligo di versare l’assegno di mantenimento sussiste in capo al genitore, laddove il figlio abbia stipulato un contratto, seppur a tempo determinato. Accanto al carattere di temporaneità dell’occupazione va, infatti, apprezzata la componente retributiva. Quest’ultimo aspetto non era stato, per converso, valorizzato dai giudici di appello.
Rilevato che anche il contratto a tempo determinato segna l’ingresso nel mondo del lavoro, occorre avere riguardo dell’adeguatezza della paga percepita. La circostanza che un soggetto percepisca un compenso non implica, di per sé, la sua indipendenza economica. La retribuzione, affinché venga meno l’obbligo di mantenimento in capo al genitore, deve essere adeguata. Deve essere, cioè, tale da assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Ad opinione della Suprema Corte, il mancato rinnovo del contratto a termine non determina nuovamente il sorgere dell’obbligo in capo al genitore. La fattispecie sarebbe, peraltro, assimilabile al caso in cui il lavoratore a tempo indeterminato venga licenziato o al caso in cui il figlio intraprenda un’attività di impresa che abbia andamento negativo.
L’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento non viene, tuttavia, meno laddove il contratto a termine non sia idoneo a garantire l’indipendenza economica. È il caso dei contratti stagionali o “a chiamata“, forieri di una notevole instabilità occupazionale.
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