
Espressione del dinamismo del diritto è il dictum della Corte Costituzionale sul tema del fine vita, che così si è pronunciata: “la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”
Dunque qualora dovessero sussistere determinate condizioni e cioè la presenza di un male incurabile e la possibilità di vivere – pare in tal caso un eufemismo – soltanto tramite macchinari salvavita, unita ad una precisa volontà della persona di interrompere la propria esistenza, non è reato aiutare una persona a morire.
È opportuno comprendere quale sia stato l’iter giurisprudenziale che ha spinto a questa pronuncia della Corte e perché viene citato l’articolo 580 c.p. Il suddetto articolo disciplina il reato di “istigazione o aiuto al suicidio” ed è stata oggetto di dibattito proprio in relazione al caso “Dj Fabo”, che a causa di un incidente stradale era affetto da tetraplegia, cecità, tremendi spasmi muscolari che non erano placabili del tutto se non con la sedazione profonda, la quale però causava la perdita di coscienza, allontanandolo ancora di più dalla realtà. La sua volontà di interrompere la vita viene esternata a Marco Cappato, che lavora per un’ associazione che ha lo scopo di assistere le persone con gravi disabilità e di dare info riguardo la pratica del fine-vita.
Cappato viene imputato dal Gip del Tribunale di Milano, per il reato ex art. 580, per aver aiutato materialmente Fabo a realizzare il proposito suicida ma su richiesta della difesa veniva disposto il rito immediato davanti la Prima Sezione della corte d’Appello d’Assise, dove veniva chiesta l’assoluzione o in subordine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale; scelta presa dal Giudice di primo grado che tramite ordinanza solleva la questione di legittimità dell’art. 580 c.p. La suddetta Corte riteneva, a differenza del Gip, che la volontà suicida di Fabo era chiara e svariate volte era state esternata ai suoi familiari e quindi non aveva ricevuto alcuna influenza nel processo formativo della sua volontà. Mediante una interpretazione restrittiva dell’art. 580 della norma, che dovrebbe incriminare solo gli atti direttamente e strumentalmente connessi al suicidio, cadeva anche l’imputazione fondata sull’accompagnamento presso la clinica in svizzera dove Fabo si poneva al trattamento.
Orbene, la tutela del fine-vita va ora valutata in relazione ai valori espressi dalla Costituzione, la quale pur non tutelando espressamente la vita le riconosce il ruolo di presupposto di tutti i diritti fondamentali della persona. La Corte d’Assise individua le norme di riferimento negli articoli 2, 13, 32 Cost., chiaro che la vita umana deve essere salvaguardata come strumento per godere dei diritti personali come previsto ex art. 2, ma tale tutela deve comprendere anche il riconoscimento della libertà personale rispetto a delle interferenze arbitrarie dello Stato, ex art. 13, ed ancora bisogna considerare l’articolo 32 che è la rappresentazione del diritto della libertà personale e fa circoscrive i limiti e i doveri dello Stato ad intervenire a tutela della salute delle persone.
Da tale interpretazione, alla quale si affianca la più recente visione degli articoli 2 e 8 della CEDU, si ottiene un concetto di vita che comprende anche un diritto alla libertà di decidere su quella personale sia in materia di trattamenti terapeutici – salvo nel caso di trattamenti obbligatori che bilanciano il diritto personale con la tutela della salute della collettività – sia al diritto consapevole di scegliere se e come porre fine alla propria vita.
Va menzionata anche la legge 219/2017, che riconosce espressamente il diritto a morire rifiutando il trattamento sanitario. Tale legge, pur se non è strettamente collegata al caso di specie, ha comunque avuto il merito di orientare il percorso ad una corretta interpretazione dell’art. 580 c.p.
Grazie a questa relazione di fonti normative si è giunti ad un’esegesi che pone l’accento alla libertà e alla consapevolezza della decisone del soggetto passivo e che quindi sono punibili solo quelle fasi che hanno influenzato il processo decisionale di quest’ultimo poiché offensive della sua libertà personale.
È evidente che questa decisione della Consulta segna un punto di svolta ed esprime l’urgenza dalla dell’adozione di una legge per regolamentare il tema; il Parlamento che da più di un anno è stato invitato ad elaborare un testo che disposizioni chiare in materia di eutanasia e suicidio assistito non può più farsi attendere.
Alcuni esponenti politici già si dicono contrari a quella che chiamano “suicidio di Stato imposto per legge” e nulla esclude la possibilità che anche tale argomento vena strumentalizzato per fini elettorali, le associazioni cattoliche minacciano di una “visione solamente utilitaristica della vita”, e l’associazione medici anestesisti cattolici, che vanta 4000 iscritti, ha dichiarato che faranno uso dell’obiezione di coscienza rifiutandosi di eseguire la volontà di richiede il suicidio assistito.
Fa amaramente sorridere penare che qualcuno possa qualificare quello stato “vita” e che si arroga del diritto di decidere per altri che, purtroppo, versano in quella condizione.
Colui che patisce il dolore ha il diritto di scegliere cosa fare.
di Salvatore Sardella
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