
Sanzionata la Tim: dovrà pagare 150mila euro. La società di telefonia avrebbe negato ad un abbonato l’accesso ai propri tabulati telefonici. A detta del Garante Privacy, ciò avrebbe compromesso il pieno esercizio del diritto di difesa.
Accedendo ai tabulati, l’abbonato intendeva raccogliere informazioni da produrre nel processo penale a suo carico, tali da dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. A fronte delle sue reiterate richieste, la Società è rimasta inerte. Da qui la decisione di rivolgersi al Garante privacy: l’ultima spiaggia per ricevere i tabulati in tempo utile a difendersi dalle accuse.
Già con un primo provvedimento urgente, il Garante aveva dichiarato l’illiceità della condotta della Società. Aveva dunque ingiunto alla Tim di soddisfare le richieste dell’utente, riservandosi l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Nel novembre 2021, l’ingiunzione al pagamento di 150 mila euro. Dall’ordinanza-ingiunzione emerge l’intento del Garante di valorizzare i diritti dell’utente. Nel caso di specie, venivano in rilievo i diritti di accesso, di effettivo controllo e di disponibilità dei propri dati. Tali diritti, riconosciuti dal Regolamento Ue, vanno garantiti: soprattutto se un ostacolo all’esercizio degli stessi può tradursi in un trattamento deteriore in sede penale.
Il Garante ha, peraltro, argomentato la propria decisione muovendo dai dettami della normativa europea. In base al Regolamento privacy, il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e fornire riscontro senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre un mese dal ricevimento della richiesta. Il Garante ha ritenuto che le condotte tenute dalla Tim non fossero conformi al Regolamento.
La Società avrebbe sostenuto di aver più volte tentato di contattare telefonicamente l’utente. Ancora, avrebbe inviato una mail ordinaria per chiedere l’integrazione dell’istanza, peraltro a quasi 20 giorni dal suo ricevimento. Una condotta, a detta del Garante, gravemente negligente. La società, infatti, avrebbe trascurato le ripetute istanze chiare e motivate. Avrebbe così leso non solo il diritto di accesso dell’interessato ma anche il suo diritto di difesa.
Non sono, peraltro, valsi a giustificare l’inerzia della società i problemi tecnici lamentati nella gestione delle istanze dell’abbonato e del suo avvocato.
Il Garante ha avuto cura di precisare l’insidacabilità da parte della Tim della strategia difensiva dell’imputato.
Nella determinazione del quantum il Garante ha avuto conto anche di alcune recenti analoghe violazioni da parte della Tim. Già nel 2020 il Garante aveva, infatti, irrogato una sanzione di 27 milioni e 800 mila euro per trattamenti illeciti di dati relativi all’attività di marketing.
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