
Il Comune ricorreva per Cassazione invocando l’applicazione delle disposizioni di una precedente pronuncia ella Suprema Corte (Cass. 5626/2015), secondo la quale, “il proprietario – possessore è soggetto al pagamento dell’Imu anche in caso di occupazione d’urgenza perché fino a quando non interviene il decreto di esproprio o l’ablazione, il titolare non perde il bene che continua ad appartenere a lui, mentre l’occupante assume la veste di mero detentore”.
Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte ha ribadito che “l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta Imu “, e ciò perché ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 504/1992, quando si parla di possesso quale presupposto impositivo del tributo, si fa riferimento alla titolarità del diritto di proprietà.
Difatti, secondo la Corte, ai fini della debenza del tributo, rileverebbe il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale riconducibile anche al possesso direttamente o per mezzo di altra persona, risultando irrilevante la detenzione.
Ed allora, onde evitare di incorrere nella situazione paradossale di vedersi occupare abusivamente un immobile ed essere obbligati a pagarci pure le tasse, è opportuno adottare tutte le cautele del caso per tenerselo stretto.
di Davide Daverio
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