
Quando la criminalità organizzata entra nelle stanze di un municipio e riesce a orientarne scelte, appalti, assunzioni e servizi, lo Stato può ricorrere a uno degli strumenti più incisivi previsti dall’ordinamento italiano: lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Una misura di prevenzione che punta a tagliare il legame tra interessi criminali e amministrazione pubblica, ristabilire la legalità e restituire ai cittadini un Comune libero dai condizionamenti dei clan. L’orientamento normativa è il Testo unico degli enti locali (TUEL), il d.lgs. 267/2000, in particolare gli artt. dal 143 al 146. Il suo fulcro è oggi l’art. 143, che consente lo scioglimento quando emergono “concreti, univoci e rilevanti elementi” capaci di dimostrare collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata oppure forme di condizionamento tali da alterare le decisioni dell’ente e comprometterne il buon andamento.
Il procedimento prende forma attraverso l’intervento del Prefetto, che dispone gli accertamenti e può nominare una commissione d’accesso per 3 mesi (prorogabili a 6) composta da tre funzionari della pubblica amministrazione. Al termine degli accertamenti, la relazione arriva al Prefetto e quindi al Ministro dell’Interno. Quando il quadro raccolto raggiunge la soglia prevista dall’articolo 143, il Consiglio dei ministri delibera lo scioglimento e il Presidente della Repubblica firma il decreto. Gli organi elettivi cessano dalle proprie funzioni e la guida del Comune passa a una commissione straordinaria. Questa gestione commissariale dura da 12 a 18 mesi, con la possibilità di arrivare fino a 24 mesi nei casi eccezionali. È il tempo concesso allo Stato per intervenire sui settori più esposti, riorganizzare gli uffici, ristabilire condizioni di legalità e accompagnare l’ente verso nuove elezioni.
Come è intuibile dalla cornice legislativa alla sua applicazione concreta, il terreno diventa più complesso. È qui che si incontrano le esperienze di Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia e presidente dell’associazione “Giù le mani dai sindaci”, e Salvatore Martiello, ex sindaco di Sparanise. Sindaci sciolti che hanno deciso di associarsi per offrire proposte migliorative e riflessioni critiche su una normativa che ha ampi margini discrezionali e che, secondo le loro posizioni, prevede una posizione del tutto marginale del sindaco come supporto alle ipotesi investigative. Due storie diverse che mettono in luce gli stessi dubbi. «Paradossalmente la norma è scritta bene, il problema è come viene interpretata», sostiene Riccardi. Martiello parte dallo stesso presupposto: «Il sindaco è un uomo dello Stato, per definizione è in prima persona contro la criminalità organizzata».
La critica guarda quindi alla metodologia dello scioglimento e alle garanzie che accompagnano il procedimento. Il primo punto sul quale le due testimonianze convergono riguarda la possibilità per gli amministratori di confrontarsi con gli elementi raccolti durante gli accertamenti. «Abbiamo sempre auspicato una fase di contraddittorio, perché costituisce un elemento essenziale», spiega Riccardi. «Se tu mi consenti, nella costruzione della relazione, di dire: “Ti sbagli, c’è un atto amministrativo che dice l’esatto opposto di quello che sostieni”, molte cose si dirimono prima».
L’ex Sindaco di Sparanise insiste sulla stessa questione e la interpreta anche in chiave collaborativa: «Nessun amministratore si sognerebbe di venir meno a un percorso di collaborazione finalizzato ad accertare la presenza di condizionamenti mafiosi nella propria azione amministrativa». Questo è uno dei punti centrali della proposta di centinaia di sindaci in Italia: ampliare le garanzie procedurali mantenendo intatta la funzione preventiva dello strumento senza comprometterne il principio democratico.
L’altro grande tema scivoloso riguarda i presupposti dello scioglimento. Infatti, la legge richiede elementi «concreti, univoci e rilevanti» capaci di dimostrare collegamenti o forme di condizionamento della criminalità organizzata. È sul modo in cui questa soglia viene applicata che si concentra la critica dei due ex sindaci. «C’è bisogno di elementi davvero univoci, fattuali e rilevanti», afferma Martiello. «Il presupposto del “più probabile che no” è talmente generico che può portare a una deriva totalmente discrezionale».
Riccardi è altrettanto netto: «L’avvio del procedimento e la relazione sono atti nei quali esiste una forte discrezionalità». Nella sua lettura, il margine valutativo finisce per incidere anche sul rapporto tra responsabilità politica e attività della macchina amministrativa, dove dirigenti e uffici conservano competenze proprie nella predisposizione e nella gestione degli atti. La natura preventiva dell’art. 143 consente allo Stato di intervenire davanti a un quadro di condizionamento mafioso senza attendere l’accertamento di responsabilità penali individuali.
La riflessione si sposta però sugli strumenti a disposizione dello Stato, Martiello individua una delle falle nella rigidità del modello: «Il limite più importante è la dicotomia della procedura: scioglimento o mancato scioglimento», indicando la necessità di «forme intermedie di accompagnamento o salvaguardia delle prerogative della comunità». La sua proposta punta verso un intervento calibrato sul livello di compromissione dell’ente: «Sarebbe più opportuno affiancare l’amministrazione, ove non ci sia una compromissione totale, soprattutto nei casi dove ci sono elementi molto labili».
L’articolo 143 contempla già, in determinate circostanze, misure differenti dallo scioglimento, la prospettiva avanzata dagli ex sindaci guarda a un rafforzamento di questi strumenti e a una maggiore collaborazione istituzionale. «Lo scioglimento deve essere uno strumento ultimo da utilizzare e soprattutto uno strumento partecipativo e di confronto tra Comune e Prefettura», sostiene Riccardi. La domanda diventa allora più ampia: davanti a queste criticità, che spazio ha un intervento mirato che preservi la continuità dell’amministrazione eletta?
Lo scioglimento, nelle testimonianze dei due ex sindaci, supera presto i confini del municipio e investe l’immagine di un’intera comunità. «È un evento traumatico», racconta Martiello, «per una comunità che si ritrova a fare i conti con un’immagine della città associata alla criminalità organizzata». Mentre l’ex Sindaco di Manfredonia guarda soprattutto alle possibili ricadute economiche e reputazionali: «Se un territorio viene definito mafioso, ne consegue anche una certa diffidenza a investire. Chi deve venire a fare un investimento ci pensa quattro o cinque volte». Martiello descrive invece l’esperienza dello scioglimento con poche parole: «Il trauma è indescrivibile e resta anche dopo la metabolizzazione amministrativa». Il punto, per entrambi, riguarda dunque anche ciò che accade dopo: la capacità del territorio di liberarsi dall’etichetta prodotta dallo scioglimento e quella dell’amministrazione di riprendere il percorso interrotto.
Da una parte resta la necessità di uno strumento capace di intervenire con rapidità quando la criminalità organizzata penetra nella vita amministrativa; dall’altra emerge la richiesta di procedure più partecipate, criteri definiti e interventi proporzionati al livello di compromissione dell’ente. Se le funzioni dello Stato vanno difese senza interrogativi vanno altrettanto compresi i limiti e le discrezionalità di una prassi che troppo spesso corre il rischio di divenire “politica”.ù
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