
Il quesito n. 2 è contenuto sulla scheda arancione. Pone questa domanda: «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede.
Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni.”?».
La legge attuale consente ai magistrati, in alcuni casi di accusa al cittadino, di adottare come misura cautelare l’arresto o la detenzione domiciliare per evitare la fuga dell’indagato, la reiterazione del reato, l’inquinamento delle prove. Ovviamente in ipotesi di reato di particolare gravità. Il quesito referendario mira a limitare questa misura preventiva per gli accusati di alcuni tipi di reati, tra i quali figura il finanziamento illecito ai partiti, eliminando la presunzione di reiterazione degli stessi.

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