
Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, c.d. Decreto semplificazione), come convertito nella Legge n.120/2020, ha istituito il Sito di interesse nazionale (SIN) dell’Area Vasta di Giugliano (Napoli).
Pertanto, l’iniziativa per la perimetrazione del SIN è posta in capo al Ministero della transizione ecologica (MiTE), nel caso di specie alla competente Direzione Generale per il risanamento ambientale, DG RIA.
La perimetrazione è necessaria e preliminare rispetto a qualsiasi intervento nel sito, in quanto è necessario definire i confini del territorio campano all’interno dei quali la competenza del procedimento amministrativo, sottratta alla Regione Campania (come prevede la norma in via ordinaria), è in capo allo Stato, ovvero al MiTE.
Fino al 2013 l’area del SIN istituito con il DL Semplificazione era compreso nell’ex SIN del «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», prima della sua declassificazione a sito di competenza regionale, assieme ad altri SIN di area vasta, avvenuta con il decreto 11 gennaio 2013.
Pertanto, ai fini della procedura di perimetrazione, questa è d’impulso del MiTE, DG RIA, che dovrà attivare una istruttoria con il coinvolgimento dei Comuni interessati, della Regione Campania e Città Metropolitana, con la partecipazione inoltre dei proprietari delle aree ricadenti nel SIN.
La perimetrazione, dopo la fase istruttoria, sarà definita e approvata con decreto a firma del Ministro della transizione ecologica. Non risulta allo stato che sia stata formalmente avviata tale procedura istruttoria.
Per quanto riguarda le attività di bonifica nel SIN, l’Amministrazione statale è individuata quale autorità competente del procedimento amministrativo e ad essa sono attribuiti i poteri riconosciuti alla Regione dall’art. 242 del D-lgs. 152/2006. In attuazione del principio “chi inquina paga”, la realizzazione degli interventi è in ogni caso in capo al soggetto responsabile della contaminazione, che va individuato ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/2006 con istruttoria condotta dalla Provincia.
La bonifica è invece rimessa al MiTE «nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato» (art. 252, comma 5, TUA).
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