
Il lavoro agile è un istituto disciplinato dal capo II, artt. 18-24, L. n. 81/2017, definito quale “modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Non è un nuovo tipo di contratto di lavoro ma una modalità di esecuzione del rapporto subordinato in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno (senza una postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).
Gli elementi caratteristici del “Lavoro Agile” riguardano la prestazione lavorativa in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali e un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Regola anche l’esercizio del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro, gli strumenti utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell’attività, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici lavorativi;
L’emergenza Covid-19 ha comportato l’introduzione di una procedura semplificata – rispetto a quella prevista dalla L. n. 81/2017 – per l’instaurazione dello smart working. Ai sensi dell’art. 7 DPCM 11 marzo 2020, con riferimento alle attività produttive e professionali, è raccomandato “il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”
Quindi non è necessario l’accordo individuale scritto tra datore di lavoro e lavoratore (è sufficiente una comunicazione via email, con eventuale riferimento al DPCM 1° marzo 2020 e successivi) ADEMPIMENTO in via telematica degli obblighi informativi sulla sicurezza del lavoro (art. 22 L. n. 81/2017). Il datore di lavoro può inviare al lavoratore via email l’informativa sulla sicurezza e salute (scaricabile il facsimile pubblicato dall’INAIL https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso- coronavirus-informativa-allegato-1.docx) (con indicazione dei dati anagrafici dell’azienda), a cui devono allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco, in formato EXCEL, dei lavoratori per i quali si richiede lo smart working.
Con la modalità dello smart working, si dà la possibilità unilaterale, da parte dei datori di lavoro, di attivazione della misura verso tutti i lavoratori. Come indicato nel DPCM dell’11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Inoltre sul sito di cliclavoro è presente la procedura telematica semplificata per il caricamento delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020.
Per agevolare l’attività dei professionisti si possono di seguito trovare sul sito di EBIPRO:
Importante ricordare inoltre che il lavoratore in smart-working è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla comunicazione pubblicata dall’INAIL.
di Antonio di Lauro
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