
Essa contribuisce da una parte alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica, e a livello individuale permette di concretizzare importanti bisogni personali, quali l’autorealizzazione e l’indipendenza. Manifestazione di questa forma di innovazione imprenditoriale è data dalle start-up.
La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, a mente del quale è tale la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Un ruolo importante in queste attività viene svolto dall’imprenditore il quale grazie a un’idea innovativa, riesce a creare un nuovo business, identificando una nuova nicchia di mercato o utilizzando una nuova tecnologia. È dunque evidente che le caratteristiche individuali del fondatore di una start-up rivestano un ruolo fondamentale nel determinare il successo o l’insuccesso del progetto imprenditoriale.
Inoltre, nella maggior parte dei casi, esse sono attive in settori ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, oppure si sviluppano in un settore maturo ma attorno ad un prodotto o servizio del tutto rivoluzionario.
Queste imprese, la cui traduzione può essere in “imprese neo-costituite” sono caratterizzate da un potenziale di innovazione, svolgono un ruolo di rilievo all’interno del sistema economico, e risultano essere importanti sia dal punto di vista della creazione di nuovi posti di lavoro, sia per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, spesso grazie allo sviluppo e all’adozione di nuove tecnologie
La start-up è stata definita come “a company working to solve a problem where the solution is not obvious and success is not guaranteed”, frase che esprime il concetto di una nuova attività che cerca di risolvere problemi in maniera differente ma la cui buona riuscita non è garantita; esse infatti vivono tramite un approccio “spray and pray”, letteralmente lancia e prega, in cui si può solo sperare che fra le ondate di Start-up che falliscono inesorabilmente, prima o poi ne emerga una capace di ripagare finalmente di tutti i soldi e gli sforzi.
L’ambiente o l’ ecosistema nel quale la start-up opera è dunque anch’esso fondamentale per determinarne il successo o il fallimento. Nonostante gli innegabili benefici che le nuove imprese innovative apportano al contesto economico nel quale operano, esse incontrano spesso notevoli difficoltà fin dalle prime fasi delle proprie operazioni. Infatti, esse si scontrano continuamente con ostacoli di natura finanziaria, amministrativa e organizzativa che molto spesso non riescono a superare.
In Italia per favorire questo tipo di attività c’è stato il D.L. n. 179/2012 che all’articolo 29 ha previsto una serie di misure fiscali finalizzate a rafforzare la crescita e la propensione all’investimento nelle imprese Start-up innovative. Con l’emanazione del D.M. 30 gennaio 2014, il nostro legislatore ha in seguito dato attuazione alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del D.L. n. 179/2012 per la Start-up innovativa. L’articolo 4 del D.M. 30 giugno 2014 permette di beneficiare di detrazioni e deduzioni d’imposta, così riepilogate: soggetti passivi d’imposta sulle persone fisiche (Irpef) – hanno la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una Start-up innovativa. La percentuale del 19% può essere detratta sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a €. 500.000 in ciascun periodo di imposta; soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice – La detrazione determinata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci e la soglia di €. 500.000 va applicata con riferimento al conferimento in denaro effettuato nella società; soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) -Possono dedurre dal proprio reddito complessivo del 20% della somma investita nel capitale sociale di una Start-up innovativa. La deduzione del 20% va computata sui conferimenti rilevanti effettuati per un importo limite non superiore a €. 1.800.000 per ciascun periodo d’imposta.
Attualmente nella legge di Bilancio del 2019 si è predisposto l’aumento del limite dei ricavi e compensi fino a 65.000 ai quali viene applicata l’ aliquota del 15% per chi è nel regime forfettario. Per chi invece entra per la prima volta nel regime forfettario per le start-up si prevede che: non deve aver svolto attività nei 3 anni precedenti e che si deve trattare di una attività completamente nuova e non la prosecuzione di un’altra. Una agevolazione importante viene però data a queste nuove attività e cioè che l’eventuale flat-tax sarà pari al 5%, la cui durata sarà per 5 anni.
Si spera che aziende nuove sappiano inserirsi bene all’interno di un mercato presentando nuovi beni.
di Salvatore Sardella
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