
Il turismo balneare è una risorsa molto importante per l’Italia. Questo successo lo si deve soprattutto alla conformazione della costa, la quale costituisce un bene collettivo.
Il turismo balneare è diventato un faro per lo sviluppo e la crescita del settore turistico, grazie soprattutto alle differenziazione turistica e prosegue con la sua espansione diversificandosi in settori altrettanto fiorenti come, per esempio, il turismo naturalistico, ambientale ed enogastronomico.
Il tema è diventato ancora più scottante a seguito dell’apertura nei confronti dell’Italia della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 per il mancato adeguamento della normativa nazionale alla direttiva UE 2006/123/CE la così detta direttiva Bolkestein la quale, al comma 2 dell’articolo 12, sanziona ogni ipotesi di rinnovo automatico della concessione a favore del privato già operante e dispone, inoltre, che le concessioni debbano avere “durata limitata adeguata”.
Ecco la ragione del sostegno alla direttiva Bolkestein, perché sarebbe capace di interrompere il circolo vizioso di rendite di posizioni e ingiusti privilegi. Tuttavia i gruppi che rappresentano i balneari, per contro, ritengono che l’attuazione di tale direttiva genererebbe l’intervento di grandi aziende e gruppi internazionali che snaturerebbero le peculiarità tradizionali degli stabilimenti balneari del territorio.
L’attuale governo, nella legge di bilancio, ha previsto all’art. 1, comma 682 che le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art. 01 del DL 400/94, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (01/01/2019), abbiano una durata di 15 anni a partire da tale data. Insomma un vero e proprio rinnovo tacito della concessione a favore di famiglie che gestiscono un bene pubblico in forma di monopolio.
Bisogna attendere se tale provvedimento, in totale spregio della direttiva Europea, avrà successo o se sarà disapplicato da qualche tribunale mettendone a rischio la validità, come è già accaduto per l’antecedente proroga fino al 2020 dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 14 luglio 2016, che rifacendosi alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sanciva l’impossibilità di una misura nazionale che disponesse la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in mancanza di una procedura di selezione tra ipotetici candidati.
Orbene, appare doveroso richiamare, infine, l’articolo 42 della Costituzione che riconosce alla proprietà pubblica una funzione sociale e quindi c’è da chiedersi se sia legittimo disobbedire a delle leggi frettolose che si appaiono in contrasto con i valori costituzionali e che si mostrano inique e discriminatorie.
La necessità, appare evidente, è quella di dar vita a leggi che siano espressione della comunità e non dei singoli.
di Salvatore Sardella
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