
L’art. 1158 del codice civile, dispone che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni ”.
Nel caso di specie, due coltivatori citavano in giudizio il proprietario di un fondo, chiedendo che venisse dichiarata ed accertata in loro favore, l’intervenuta usucapione del bene per averlo coltivato ininterrottamente per più di venti anni. Il Tribunale rigettava la domanda non ritenendo la coltivazione del fondo elemento sufficiente per la prova del possesso ad usucapionem. Di parere contrario era la Corte di Appello che accoglieva la domanda dei coltivatori. Il proprietario del fondo ricorreva per Cassazione.
Secondo la Corte, per provare il possesso “uti dominus” del bene, non è necessaria la sola coltivazione dello stesso, ma occorre provare anche l’esistenza di indizi che consentano univocamente di presumere che la coltivazione sia stata svolta come se il coltivatore fosse proprietario del bene.
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