
In tal caso egli devono risarcire il danno patito dal vacanziero. Ma non è tutto qui, giacché esiste una tipologia di danno che prende il nome di “danno da vacanza rovinata”, che corrisponde alla sofferenza psico – fisica subita dal turista impossibilitato a godere pienamente della vacanza come occasione dedicata al riposo e al divertimento.
La centralità dell’utente che lamenta della mancata prestazione ovvero della sua inesattezza, viene riconosciuta dal Codice del Consumo agli articoli 47 – 48 – 49: inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; che l’inadempimento non risulti di scarsa importanza; il danno da vacanza rovinata deve corrispondere al tempo di vacanza trascorso inutilmente ed all’impossibilità di ripetere l’occasione ormai persa.
Tra le pronunce storiche in particolare si ricorda quella del 12 marzo 2002 nel procedimento n. C-168/00 con cui la Corte di Giustizia Europea con riferimenti all’art. 5 della direttiva 90/314/CEE in tema di viaggi, vacanze e circuiti all-inclusive, aveva stabilito che: ”il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”. Il tutto quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni è non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. il quale prevede: ”Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
La giurisprudenza sottolinea che è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità (fra le molte, Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7256: solo quelli che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito”. Ed ancora il Trib. Milano, nel 2013, precisava: “In ordine al danno da vacanza rovinata, occorre precisare che non tutti i disagi possono legittimare la domanda di risarcimento di tale pregiudizio non patrimoniale. Ed infatti, è necessaria la presenza di disagi tali che superino una soglia minima di tollerabilità, da valutarsi in relazione alle singole fattispecie, con apprezzamento di fatto del giudice di merito”).
Di notevole interessante è il punto di vista assunto dalla giurisprudenza in merito alla suddetta prova. La Corte di Cassazione e diversi Tribunali hanno, infatti, stabilito il principio secondo cui è sufficiente che il viaggiatore dia dimostrazione dell’inadempimento del contratto da parte del tour operator, mentre non è necessario che provi in che modo ciò abbia inciso sul mancato godimento della vacanza. Tale posizione è di particolare interesse poiché evita al consumatore il problema di complessa, se non impossibile, risoluzione, ossia quello di riuscire a palesare il disagio psico-fisico conseguente all’inadempimento ed alla mancata realizzazione della finalità turistica.
Il Trib. Arezzo, 20 marzo 2012 così si esprimeva: “Il danno da vacanza rovinata, inteso come pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione, subiti dal turista-viaggiatore, per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o riposo, ha natura non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. e può ritenersi provato, in modo presuntivo, in considerazione del presumibile venir meno delle aspettative del turista-attore, con riguardo alla qualità della vacanza fruita”
Ed ancora il Trib. Bologna, 22 ottobre 2012: “La prova del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto concernente il pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della finalità turistica e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero” .
Tuttavia occorre ricordare che il fatto può anche rovesciarsi, ed è il prestatore ad essere esonerato da responsabilità quando: l’inadempimento o inesatta esecuzione sono dovuti ad una causa riconducibile al consumatore; se inadempimento e inesatta esecuzione sono determinati dal verificarsi di fatti imprevedibili o inevitabili, riferibili ad un soggetto terzo estraneo (quindi non un collaboratore del professionista); ovvero se inadempimento e inesatta esecuzione sono dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora l’inesatto adempimento del contratto è dovuto ad una causa imputabile al consumatore, il professionista potrà chiedergli un risarcimento del danno relativo all’opera prestata.
È sempre bene procedere con attenzione quando si organizzano dei viaggi e bisogna affidarsi a dei professionisti onde evitare che anche la vacanza diventi uno stress come tutti gli altri mesi dell’anno.
di Salvatore Sardella
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