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Magazine Ottobre 2023Rubriche

Chi appicca fuoco ai rifiuti va punito gravemente

Francesco Balato
Francesco BalatoRedazione Informare
19 ottobre 20237 min di lettura

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Chi appicca fuoco ai rifiuti va punito gravemente

Prosegue anche questo mese la disamina delle principali sanzioni penali che si collegano a condotte vietate concernenti i rifiuti.

Dopo aver esaminato la norma sanzionatoria centrale del testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006), cioè l’art. 256 (in questa Rivista, settembre 2023), la quale punisce essenzialmente condotte non autorizzate di “gestione dei rifiuti”, cerchiamo ora di spiegare quali siano le condotte punite dall’art. 256 bis. Con questa disposizione, si può affermare che il legislatore prende di mira l’odiosa pratica di abbruciamento di rifiuti.

Introdotta postuma nel testo unico ambientale con decreto legge 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/2014 (e successivamente modificata con decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014), con questa disposizione il legislatore, convinto dell’insufficienza dell’impianto sanzionatorio del codice penale (che già conosce le disposizioni che puniscono l’incendio, di cui all’art. 423, ovvero quello boschivo di cui all’art. 423 bis), ha voluto introdurre una norma speciale che opera quando l’appiccare il fuoco riguarda specificamente i rifiuti. Sistematicamente, quindi, trattandosi di rifiuti, la collocazione più appropriata della norma, non poteva che essere quella del testo unico ambientale.

Il ventaglio delle sanzioni di cui all’art. 256 bis ruota attorno, come anticipato, alla pratica (fortemente nociva per la salute pubblica e l’ambiente) dell’abbruciamento dei rifiuti, pratica che ha condotto finanche a battezzare con il dispregiativo “terra dei fuochi” un’ampia parte del nostro territorio proprio per evocare la perversa giostra di incendi dei rifiuti che, per un lungo periodo, lo hanno funestato.

Avvicinandoci alla disposizione, notiamo che il primo comma della stessa considera delitto (dunque più grave delle condotte di cui all’art. 256, buona parte delle quali designano contravvenzioni) il comportamento di chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata, ricollegandovi la pena della reclusione da 1 a 5 anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 3 a 6 se si tratta di rifiuti pericolosi. Dunque, per la norma, qualsiasi individuo che sia sorpreso ad appiccare (o, come specifica la Cassazione, ad alimentare e mantenere vivo) un fuoco riguardante rifiuti, comporterà il rischio di una pena che può giungere, nei casi più gravi, fino a sei anni di reclusione.

La sanzione è determinata semplicemente dalla condotta: il reato infatti, come si usa dire, è di pura condotta e non occorre che sia provato il danno causato all’ambiente.

Cosa si intenda per rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato lo abbiamo spiegato in relazione all’art. 255 (esaminato in questa Rivista, agosto 2023), quando abbiamo affermato che l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti costituiscono le violazioni dei divieti previsti da alcune disposizioni del testo unico ambientale (che vietano appunto l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; l’immissione di alcuni imballaggi nel ciclo ordinario dei rifiuti ovvero obbligano i proprietari di veicoli a motore di disfarsene solo mediante consegna a un centro di raccolta autorizzato, ovvero a un’azienda automobilistica che lo consegni a quest’ultimo). Il delitto in parola può essere commesso da chiunque e non solo da titolari o responsabili di imprese, perché in quest’ultimo caso (per il comma 3) la condotta è ancora più grave e comporta un innalzamento della pena di un terzo per l’imprenditore «nell’ambito della cui attività di impresa» venga appiccato il fuoco.

Sul punto la giurisprudenza afferma che il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata, anche se non provvede personalmente all’accensione del fuoco, risponde del delitto sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa.

Lo stesso aumento di pena, secondo il comma 4, scatta se l’abbruciamento sia commesso in uno dei territori che nei cinque anni precedenti alla condotta sia stato inserito tra quelli per i quali vi era stata, ai sensi di legge, la dichiarazione di emergenza nel settore dei rifiuti.

Particolare attenzione va dedicata al comma 5 che impone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di abbruciamento.

E la stessa sorte confiscatoria riguarderà (in caso di condanna o di patteggiamento) l’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si tenga presente che i titolari dei beni confiscabili non potranno difendersi semplicemente affermando di non aver partecipato materialmente all’incendio, ma dovranno provare che il loro comportamento non è rimproverabile e, quindi, la piena diligenza in ordine al fatto che altri hanno utilizzato il mezzo o l’area per commettere le condotte punite. Tra l’altro, le stesse pesanti pene previste dalla norma colpiranno anche chi abbandona o deposita in maniera incontrollata rifiuti ovvero chi gestisce abusivamente rifiuti se però queste condotte siano tenute «in funzione della successiva combustione illecita dei rifiuti».

Quindi, il semplice fatto che tali comportamenti (già di per sé sanzionabili rispettivamente in base agli artt. 255 e 256) siano prodromici alla successiva combustione, determinerà l’applicazione delle più gravi sanzioni dell’art. 256 bis.

Vediamo ora cosa accade se l’abbruciamento, cioè l’appiccare (o il mantenere o alimentare il fuoco) riguardi, in senso lato, materiali vegetali. Qui la disposizione si complica, in quanto sono previste sì alcune eccezioni, la cui presenza esclude il reato, ma si tratta di situazioni molto specifiche, il cui materializzarsi impone l’accertamento di stringenti presupposti normativi.

Ad occuparsene è l’ultimo comma dell’art. 256 bis che prevede appunto diverse situazioni. Anzitutto, la norma stabilisce che se l’abbruciamento riguarda rifiuti vegetali (abbandonati o depositati in modo incontrollato) provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali (art. 184, comma 2, lett. e), la condotta è sanzionabile solo in via amministrativa attraverso l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 255 (da 300 a 3000 euro, raddoppiabili). Se invece la combustione riguarda «materiale agricolo o forestale na- turale, anche derivato da verde pubblico o privato», non si configura il reato previsto dall’art. 256 bis, in analisi. La questione riguarda soprattutto le attività di raggruppamento e abbruciamento (in piccoli cumuli e in quantità giornaliere) di materiali vegetali come i sfalci e le potature ovvero altri che potrebbero essere riutilizzati in agricoltura come sostanze concimanti o ammendanti, in ossequio a “buone pratiche colturali”.

Dunque, sicuramente, proprio perché lo esclude l’art. 256 bis, la combustione di simile materiale naturale derivato da verde (pubblico o privato), non configura il reato previsto da quest’ultimo articolo. Tuttavia, e questo è particolarmente importante, se il materiale vegetale oggetto di combustione non possiede le caratteristiche indicate dalla legge (artt. 185 e 182, comma 6 bis del decreto), la condotta di chi vi appicchi il fuoco potrebbe comunque costituire reato ai sensi dell’art. 256, già analizzato (in questa Rivista, settembre 2023).

Questo perché se il materiale vegetale in questione non possiede le caratteristiche normative (evocanti un riutilizzo di fatto come concimante), allora è un rifiuto a tutti gli effetti e la sua combustione, anche se non perfeziona il reato di cui all’art. 256 bis, configura quello di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256. Insomma, bruciare sostanze vegetali è condotta insidiosa che potrebbe comportare un alto rischio di commissione di un reato, così come in via generale l’attività di combustione di ogni tipo di rifiuti.

Ormai, il sistema penale prende di mira, da diverse prospettive, l’attività dell’incendiare, dell’appiccare il fuoco e la considera condotta in vario modo punibile (si pensi alle norme penali che puniscono l’incendio boschivo o il danneggiamento a seguito di incendio, ai sensi degli artt. 423 bis e 424, codice penale) e quando ha a oggetto rifiuti comporta, come visto, sanzioni molto gravose per chi se ne rende autore.

di Francesco Balato

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