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Giurisprudenza: imbrattare beni altrui è reato

Francesco Balato
Francesco BalatoRedazione Informare
11 aprile 20235 min di lettura

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Giurisprudenza: imbrattare beni altrui è reato

Basta fare una passeggiata, anche breve, per le nostre (più o meno grandi) città per constatare che molti edifici pubblici e privati, muri, vagoni di treni ovvero altri beni (soprattutto quelli esposti al pubblico) sono presi di mira e mortificati dalle vernici di bombolette spray o sporcati e rovinati con le modalità più fantasiose. Ancora più tristemente, capita di fare sacrifici per rinnovare un edificio ed ecco che qualche buontempone (o meglio, criminale, per quello che vedremo) si esercita imbrattandolo con vernici e sporcizie varie, ovvero conducendo il proprio animale domestico a deporvi contro i propri bisogni, così deturpandolo. Vediamo brevemente cosa rischiano, sul piano giuridico, le persone che si abbandonano a simili comportamenti (imbrattare o deturpare beni).

Viene principalmente in rilievo l’art. 639 del codice penale che, sotto il titolo di “deturpamento e imbrattamento di cosa altrui”, considera reato la condotta di chi, con coscienza e volontà, deturpa o imbratta cose di altri. Deturpare significa rendere la cosa brutta, disarmonica, deforme mentre l’imbrattamento consiste nell’insudiciamento, prodotto con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo idoneo, della cosa altrui. Se il deturpamento ovvero l’imbrattamento riguarda beni mobili la pena sarà fino a 103 euro di multa, mentre se la stessa condotta affligge beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati altrui, la pena sarà quella della reclusione da uno a sei mesi (o della multa da 300 a 1.000 euro) con procedibilità d’ufficio, per cui non occorrerà una querela per perseguire l’autore. Se vi è recidiva per i fatti relativi agli immobili e ai mezzi di trasporto si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Recentemente il legislatore ha modificato la disposizione prevedendo che il colpevole (nel caso la condotta riguardi immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati) non potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena se non ripristina, a sue spese, il danno arrecato al proprietario della cosa. Tutto questo, si badi, se la condotta è consistita nel solo imbrattare. Se invece la stessa si è spinta oltre, rendendo inservibile anche solo in parte la cosa altrui (come nel caso in cui, ad esempio, si arrechino danni al muro non riparabili con una semplice riverniciatura), potrebbe materializzarsi il reato di danneggiamento (art. 635, c.p.) che contempla, nella sua forma aggravata, una pena ancora maggiore, ovvero da 6 mesi a 3 anni di reclusione. Se poi l’obiettivo preso di mira dal criminale di turno dovesse essere un bene culturale o paesaggistico proprio o altrui di recente il legislatore, con la legge 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto un nuovo reato (art. 518 duodecies c.p.) che punisce (al comma 2), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000, la medesima condotta di imbrattamento se la stessa infierisca contro un bene di questo tipo.

Ricordiamo tutti le recentissime scene dell’imbrattamento del celebre Palazzo Vecchio a Firenze. Qui, a prescindere dalle motivazioni ideologiche e di protesta che hanno spinto l’autore a effettuare un simile gesto, va osservato che lo stesso rischia un’incriminazione per tale nuova ipotesi di reato che protegge, ancora più intensamente, beni di tal tipo. Naturalmente le indicate responsabilità di tipo penale non cancellano la concorrente responsabilità civile per risarcimento dei danni, cui l’autore potrebbe andare incontro per effetto di simili comportamenti. Si tenga poi presente che la vendita di bombolette con vernici spray a minori di anni 18 è punita con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. Probabilmente i rischi legati a simili condotte sono poco noti per cui, come si diceva, siamo costretti ad attraversare le nostre città e le periferie, incluso il nostro Litorale Domizio, notando ovunque deturpazioni del più vario tipo con scritte, disegni (spesso volgari) che nulla hanno di artistico e che invece non fanno altro che degradare ancora di più il già disgraziato paesaggio, anche in spregio alla lezione sociologica nota come “teoria della finestra rotta”, la quale sostiene che il degrado e l’abbandono generano ulteriore degrado. Bisogna essere consapevoli che tali condotte non sono soltanto incivili, come quella, ad esempio, di chi abbandona la propria immondizia per strada insudiciando il suolo pubblico; ma integrano reati che vanno perseguiti penalmente.

Si tratta di reati che necessitano – per essere contrastati – di un’attenta vigilanza pubblica, fatta di passaggi frequenti delle forze dell’ordine sul territorio ma anche della necessaria e non più rinviabile installazione (anche per un elementare scopo di sicurezza pubblica) di sistemi di videosorveglianza che consentano di individuare celermente l’autore del reato. Naturalmente anche il cittadino che si imbatta in simili condotte dovrebbe segnalarle alle autorità, non solo quando i beni colpiti siano i propri. Non è un caso che il legislatore, malgrado l’opera di sempre più ampia depenalizzazione, ne abbia conservato la rilevanza penale, perché si tratta di azioni odiose non banali (parte da qui un’educazione civica del cittadino) e che minano alla compostezza e gradevolezza dei luoghi costringendo la collettività a vivere di bruttezza e degrado, e questo a causa delle azioni di pochi e incivili sconsiderati. È tempo di conoscere quali potrebbero essere le conseguenze delle proprie azioni e, per la parte pubblica, di intervenire più energicamente sulla vigilanza e sull’applicazione di queste importanti norme, non solo di civiltà.

di Francesco Balato

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