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Magazine Novembre 2023Rubriche

La tutela della privacy non deve assicurare l'impunità

Federica Colucci
Federica ColucciRedazione Informare
10 novembre 20235 min di lettura

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La tutela della privacy non deve assicurare l'impunità

Indice (4)

  • 1Intercettazioni, privacy e impunità
  • 2Decreto Legge 105/2023 e privacy: cosa prevede?
  • 3Intercettazioni autorizzate: i presupposti
  • 4Uno strumento efficace

La tutela della privacy non deve assicurare l’impunità. Con il decreto legge 105/2023 e le relativa legge di conversione del 9.10.2023 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 267, 268 e 270 c.p.p., disciplinanti la materia delle intercettazioni. La disamina delle note in calce ai medesimi articoli segnala, plasticamente, il novero degli interventi legislativi che si sono registrati in questi ultimi anni in materia di intercettazioni.

Intercettazioni, privacy e impunità

Del resto il tema delle intercettazioni e della loro disciplina è spesso al centro del dibattito politico e giudiziario. Sotto un profilo strettamente teorico infatti la disciplina delle intercettazioni pone il tema, molto delicato, di conciliare valori fondamentali del nostro ordinamento, quali la repressione dei reati da un lato e la privacy dei singoli individui dall’altro.

Conciliazione che nel tempo si è fatta sempre più complessa: basti pensare che dalle intercettazioni telefoniche “pure” si è passato alle intercettazioni ambientali ed a quelle, particolarmente invasive, realizzate attraverso l’inserimento di un captatore informatico nell’apparecchio telefonico che lo trasforma in un vero e proprio microfono, che capta tutte le conversazioni che avvengono nel raggio di captazione dell’apparecchio medesimo. Un’evoluzione delle forme di intercettazioni dettata da un lato dalla progressiva evoluzione informatica delle forme di comunicazione e dall’altro dalla sempre maggiore scaltrezza di chi delinque.

Sotto un profilo più fattuale, le polemiche sullo strumento delle intercettazioni sono connesse a taluni episodi in cui sono state rese pubbliche intercettazioni, anche prive di rilevanza penale, ma in grado di suscitare l’interesse generale per la notorietà degli interlocutori.

Decreto Legge 105/2023 e privacy: cosa prevede?

Va fatta una premessa: nella valutazione di uno strumento investigativo, come di un qualunque istituto giuridico, non può assumere alcun rilievo lastrumentalizzazione patologica dello stesso: esistono norme procedurali che disciplinano l’obbligo del segreto nella fase delle indagini preliminari ed il divieto di pubblicazione di atti coperti dal segreto, nonché norme penali e disciplinari che puniscono comportamenti contrari a tali obblighi e divieti.

Anzi, sotto questo profilo, occorre evidenziare che il legislatore è intervenuto più volte al fine di porre rimedio alle strumentalizzazioni patologiche delle intercettazioni, limitando la trascrizione delle conversazioni intercettate alla sola parte di esse rilevante ai fini di indagini. Proprio il d.l. 105/2023 ha statuito che la parte di conversazione che non assume rilievo ai fini delle indagini non viene trascritta neanche sommariamente e nessuna menzione di esse viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta la dicitura: “la conversazione omessa non è utile alle indagini”.

In altre parole, la disciplina legislativa si è fatta sempre più stringente al fine di assicurare che le conversazioni non rilevanti ai fini delle indagini non siano trascritte, oggi neanche sommariamente; di fatto esse non trovano ingresso agli atti del procedimento e dunque nessuno può prenderne visione e divulgarle.

Ciò per una ragione evidente: la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, in qualunque forma esse avvengano, intanto è possibile in quanto tali conversazioni siano necessarie alla repressione dei reati. È questo il momento di conciliazione dei contrapposti interessi in gioco: l’interesse del singolo individuo alla privacy è destinato a soccombere di fronte all’interesse dello Stato alla repressione dei reati.

Intercettazioni autorizzate: i presupposti

I presupposti per l’autorizzazione delle intercettazioni, che anche se disposta di urgenza necessita del vaglio del giudice per le indagini preliminari – organo terzo rispetto alla polizia giudiziaria che svolge le indagini ed al pubblico ministero che le coordina – sono innanzitutto la sussistenza di gravi (o sufficienti per reati più gravi, ad es. criminalità organizzata) indizi di reato e la assoluta indispensabilità delle intercettazioni alla prosecuzione delle indagini.

Ciò a conferma che la compressione del diritto individuale alla riservatezza delle comunicazioni è sempre finalizzata all’interesse dello Stato alla repressione dei reati. E non vi è dubbio che la disamina dei fascicoli processuali dimostra come le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine di straordinaria efficacia e quasi sempre infungibile.

Basti pensare ai reati contro la P.A.: a titolo esemplificativo, come si può dimostrare un accordo corruttivo in assenza delle intercettazioni? L’accordo interviene tra due soggetti entrambi punibili, nessuno dei quali ha interesse a denunciare l’altro. Ed ancora, nei reati connessi alle sostanze stupefacenti, sussiste una catena indissolubile tra coloro che acquistano grossi quantitativi, coloro che lo rivendono ai gestori delle piazze, coloro che lo spacciano al minuto e coloro che lo acquistano per uso personale; tutti sono penalmente perseguibili e nessuno ha interesse a denunciare.

Uno strumento efficace

E ancora, con riferimento ai reati di criminalità organizzata commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne deriva, il ricorso alle intercettazioni è indispensabile per superare la reticenza delle persone offese ed accertare reati gravissimi – come agguati omicidiari, estorsioni – che altrimenti resterebbero nell’ombra. Infine occorre tenere in debito conto che le intercettazioni consentono di monitorare non solo le comunicazioni e le conversazioni, ma anche di localizzare la persona monitorata; questo le rende infungibili al fine, ad es. di localizzare un latitante, ovvero di individuare il luogo nel quale è prevista una consegna di droga, ovvero l’occultamento di armi, e così via.

Tutto ciò dimostra, in modo chiaro, come le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine infungibile e di straordinaria efficacia. La compressione di tale strumento investigativo avrebbe ricadute deva- stanti nella repressione degli illeciti penali e ciò, in presenza di una disciplina che concilia in modo equilibrato la tutela della privacy garantendo la riservatezza delle conversazioni prive di rilevanza penale, non appare oggettivamente giustificabile; il diritto individuale alla tutela della privacy non può essere il pretesto per assicurare agli autori di illeciti penali la impunità per i reati commessi.

di Federica Colucci

Tags
  • #intercettazioni
  • #privacy
Federica Colucci
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