
L’approfondimento sui rischi penali che si collegano alla materia dei rifiuti ci porta questo mese (dopo il reato di combustione dei rifiuti, analizzato in questa Rivista, ottobre 2023) a spostare l’attenzione dal “codice dell’ambiente” (il più volte richiamato d.lgs. n. 152/2006) al codice penale, dove da poco è stato introdotto il titolo VI bis, dedicato ai “delitti contro l’ambiente”.
L’occasione per questa “diaspora” è offerta per un verso dal fatto che si è pressoché conclusa l’analisi di tutte le più importanti disposizioni penali del codice dell’ambiente (buona parte delle quali concernenti i rifiuti); per l’altro dalla circostanza che, dopo aver dato qualche breve indicazione sul reato di cui all’art. 259 del testo unico, toccherà poi a quello di cui all’art. 260 che però, a partire dal 2018 (con il d.lgs. n. 21/2018, che ha previsto la riserva di codice), non è più collocato nel codice dell’ambiente, ma si è spostato appunto nel codice penale (all’art. 452 quaterdecies), come vedremo.
Prima di passare quindi all’art. 260, circa l’art. 259 (“traffico illecito di rifiuti”) ci limitiamo ad osservare che trattasi di quella che viene comune- mente definita in gergo tecnico “norma penale in bianco”, perché si limita a dettare la sanzione (nel caso di specie di da 1.550 a 26.000 euro di ammenda e con l’arresto fino a due anni) in relazione a una condotta di “spedizione di rifiuti costituente traffico illecito” che però non troviamo descritta nell’articolo stesso (appunto il 259), ma nel Regolamento europeo n. 259/1993 (poi sostituito dal regolamento 1013/2006), il cui testo normativo vieta il trasferimento di rifiuti in altri paesi dell’Unione europea, in mancanza di precisi presupposti normativi. Per cui se qualcuno, non osservando tali presupposti, trasferisce rifiuti all’estero, sarà punito con le pene prima indicate.
Come anticipavamo però, maggiore attenzione va dedicata al reato di cui all’art. 260 codice dell’ambiente, abrogato dal d.lgs. n. 21/2018 e trasferi- tosi identico nell’art. 452 quaterdecies del codice penale. Oggi dunque, le condotte dapprima vietate dall’art. 260, si collocano iden- tiche nel codice penale, dove, come si è detto, il legislatore ha inserito un autonomo titolo interamente dedicato ai “delitti contro l’ambiente”, più adatto a ospitare una disposizione che prevede un delitto e non le tradizionali contravvenzioni tipiche del codice dell’ambiente.
Tuttavia, il cambio di sede non ne ha mutato le caratteristiche del reato. Ieri come oggi, queste disposizioni puniscono la condotta intitolata “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. Come si nota già dal titolo e dalla natura delittuosa, le condotte qui punite risultano connotate da un maggiore disvalore rispetto a quelle che tradizionalmente abbiamo visto quali oggetto di sanzione penale nell’art. 256 del codice dell’ambiente (in questa Rivista, settembre 2023). In questo caso vengono punite le condotte di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti.
Come precisato dalla giurisprudenza, tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio. Inoltre, l’attività deve essere “abusiva”, ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti dell’autorizzazione stesse (ad esempio, l’autorizzazione c’era ma riguardava rifiuti di diversa tipologia).
Quindi, il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale. Essendo necessarie più condotte, il reato è unico ma abituale, per cui lo stesso si considera consumato (e inizia quindi a decorrere il termine di prescrizione), quando la condotta risulta cessata.
Trattandosi, come si può notare, di un delitto che si fonda su un minimo di organizzazione e presuppone la quantità ingente di rifiuti, non solo le pene (reclusione da 1 a 6 anni o da 3 a 8 se i rifiuti sono pericolosi) risultano particolarmente severe, ma è previsto che ad indagare sullo stesso sia non la procura ordinaria, ma la direzione distrettuale antimafia (il delitto rientra tra quelli di cui all’art. 51, comma 3 bis, codice di procedura pena- le); è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 160, c.p); ed è un delitto per il quale sono ammesse intercettazioni telefoniche e ambientali anche in misura più ampia rispetto ai comuni pre- supposti di legge di cui all’art. 267, c.p.p. (il delitto è stato infatti inserito tra quelli di cui alla legge antimafia n. 203/1991 dal recente decreto legge n. 105/2023).
Oltre a queste particolarità, che lasciano comprendere con quanta forza lo Stato avversa questo delitto, per lo stesso, opera, ai sensi del comma 5, la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato, di quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, e va tenuto presente che per questo reato non si applica l’eccezione (prevista dal 452 undecies) che esclude la confisca quando l’imputato “abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di boni- fica e al ripristino dello stato dei luoghi”. Questo significa che nonostante queste attività di bonifica e ripristino, che peraltro sono ordinate dal giudice (ai sensi del comma 4 della disposizione e, quindi, obbligatorie) l’imputato, se riconosciuto colpevole (o se patteggia la pena), subirà comunque la confisca dei beni indicati prima.
La confisca si arresta solo se i beni appartengono a persona estranea al reato, dove per “estranea” si intende quella che non abbia neppure incolpevolmente consentito l’uso a chi materialmente ha commesso il reato. E, ove pure così fosse, nel senso che i beni non possono essere aggrediti perché appartengono a soggetto “non rimproverabile”, il giudice ha comunque il potere di confiscare altri beni al condannato che abbiano valore equivalente a quelli che andavano confiscati (comma 5). Insomma, con questa disposizione, con la quale ci siamo addentrati nel capitolo dei delitti contro l’ambiente di cui al codice penale (del quale tratteremo nei prossimi numeri), si puniscono comportamenti, molti dei quali già punibili ai sensi dell’art. 256, quando abbiano le caratteristiche dell’organizzazione e si riferiscano a ingenti quantitativi (la giurisprudenza in alcune sentenze ha analizzato casi relativi a tonnellate) di rifiuti.
Qui le condotte diventano particolarmente pesanti e odiose in quanto, in sintesi, presuppongono che vi sia: a) l’ingiusto profitto (la condotta deve preludere a un arricchimento anche in termini di risparmio di spesa); b) la pluralità delle operazioni; c) l’allestimento di una complessa organizzazione di mezzi e lo svolgimento di attività continuative; d) l’abusività della gestione di ingenti quantitativi di rifiuti; e) infine, la consapevolezza in capo a tutti i compartecipi. È pertanto evidente che qui ci troviamo di fronte alle “grosse” condotte di “abusiva gestione dei rifiuti” e questo ci fa ben comprendere della portata delle stesse nei confronti del bene giuridico “ambiente”. Ormai quest’ultimo può considerarsi tra quelli che ricevono la più alta considerazione e, al contempo, la più elevata tutela che l’ordinamento possa apprestare, per cui può dirsi che ormai l’ambiente è diventato bene “sacro”, da proteggere e salvaguardare a ogni costo e a tutti i livelli nel nostro sistema giuridico.
Di Francesco Balato
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