Ultimo Magazine
Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026

Magazine di Settembre - Arcangelo

Sfoglia ora
Informare Online

Home
La Redazione
  • Speciali
Officina Volturno
  • Storia di Napoli a fumetti
  • Premio "città di Castel Volturno"
  • Informare con l'Arte
  • PCTO nelle scuole
  • Lavoro e Servizi
Inchieste
Video
Sostienici
  • I nostri sostenitori
AttualitàAmbientePoliticaCulturaSpettacoloSocialeSportCastel VolturnoComunicati StampaPubblicazioni Scientifiche
Logo Informare Online

Magazine di promozione culturale, periodico mensile gratuito, che nasce nel 2002 a Castel Volturno, fondato da Tommaso Morlando, in concomitanza con una forte attività associazionistica praticata dal Centro Studi Officina Volturno sul territorio, in termini di salvaguardia ambientale e testimonianza contro la criminalità organizzata.

Magazine del mese

Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026Sfoglia ora

Link Utili

  • Home
  • Contatti
  • La redazione
  • Punti di Distribuzione
  • Sostienici
  • I Nostri Sostenitori
  • Archivio Magazine

Categorie

  • Attualità
  • Ambiente
  • Politica
  • Cultura
  • Spettacolo
  • Sociale
  • Sport
  • Castel Volturno
  • Comunicati Stampa
  • Pubblicazioni Scientifiche

Seguici su

Scarica l'App

© 2026 Informare Online. Tutti i diritti riservati.

Testata giornalistica reg. Tribunale di S. M. Capua Vetere N° 678 del 03/04/2007
Home
La Redazione
Officina Volturno
Inchieste
Video
Sostienici
Magazine Settembre 2023Rubriche

RUBRICA ANTIMAFIE. Il concorso esterno in associazione mafiosa

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
18 settembre 20238 min di lettura

Condividi su

WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
RUBRICA ANTIMAFIE. Il concorso esterno in associazione mafiosa

Indice (2)

  • 1IL CONCORSO ESTERNO
  • 2I PRINCIPI IDENTIFICATIVI

Recentemente, i mass media hanno rilanciato la notizia, che ha avuto vasta eco, secondo cui il nostro legislatore avrebbe in programma di intervenire eliminando la figura delittuosa nota come “concorso esterno” in associazione mafiosa. Il dibattito che ne è conseguito è stato molto acceso ed ha, con forza, sottolineato l’inopportunità di tale eventuale scelta soppressiva, alla luce del fatto che essa costituirebbe un deciso arretramento nella lotta alle organizzazioni mafiose.

La notizia è tecnicamente destituita di fondamento. Non può esistere, infatti, un intervento legislativo volto ad abrogare la figura del concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto tale istituto non costituisce una figura autonoma di reato e, come tale, non può essere eliminata dall’ordinamento giuridico, se non abrogando, di fatto in maniera non percorribile, la figura delittuosa di cui all’art.416 bis c.p. che punisce, com’è noto, la condotta di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Cerchiamo, allora, di comprendere cosa sia il “concorso esterno” in associazione mafiosa e come esso sia stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico.

IL CONCORSO ESTERNO

Iniziamo subito col dire che tale complessa figura è stata ideata facendo applicazione del principio generale secondo cui ogni delitto può essere commesso sia in forma monosoggettiva (ossia, dall’unica persona che pone in essere la condotta penalmente rilevante), sia in forma concorsuale (cioè, attraverso la cooperazione, materiale o psicologica, di due o più soggetti).

Un esempio potrà illustrare meglio il concetto. Una rapina può essere compiuta da un solo autore, che risponderà quindi del delitto di cui all’art.628 c.p.; ma essa può essere realizzata – e capita molto frequentemente – anche da due (o più) rapinatori; in tal caso, tutti coloro che hanno preso parte alla rapina, fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione della condotta tipica (ad esempio, facendo da “palo” durante la rapina oppure istigando il rapinatore indeciso a commettere il fatto), saranno chiamati a rispondere del delitto previsto dalla norma incriminatrice (nel nostro esempio, quello di rapina, previsto dall’art.628 c.p.), a titolo di “concorso”, secondo un meccanismo, disciplinato dall’art.110 c.p., che estende la responsabilità dell’autore a tutti coloro che gli abbiano fornito un contributo, materiale o morale, nel realizzare l’evento delittuoso.

Il concorso in associazione mafiosa obbedisce allo stesso principio. Esso, infatti, costituisce la combinazione della norma generale di cui all’art.110 c.p. (che disciplina il concorso di persone nel reato) con quella di tipo delittuoso di cui all’art.416 bis c.p., che punisce la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso.

Dunque, seguendo tale schema, il concorrente nel delitto di associazione mafiosa offre un contributo, morale o materiale, al partecipe di una associazione mafiosa, così consentendo alla stessa di raggiungere e realizzare gli scopi tipici.

Solitamente, il concorso in associazione mafiosa è detto anche “esterno”, in quanto il concorrente non prende parte alla associazione (e, dunque, non è “interno” ad essa), ma semplicemente offre ad essa il contributo di cui abbiamo appena discorso.

Tutto ciò comporta che, dunque, il concorrente “esterno” in associazione mafiosa non è un partecipe (ossia, non è un mafioso), ma è un soggetto che – non avendo aderito al programma della associazione mafiosa – decide consapevolmente di fornire un contributo rilevante, serio e concreto al sodalizio, così da consentire agli affiliati di raggiungere gli scopi tipici della cosca.

Se tale è, dunque, la condotta punibile del concorrente in associazione mafiosa, si comprende come la ratio della sua ideazione si rinvenga nella necessità di arginare il fenomeno mafioso, in ogni sua manifestazione.

Ed infatti, i magistrati che, per primi, hanno contestato tale fattispecie criminosa si erano imbattuti in condotte che non potevano essere perfettamente ascritte alla condotta partecipativa in associazione mafiosa, ma che presentavano un livello di gravità tale da non poter essere ridotte a figure delittuose di minore rilievo, anche in considerazione del fatto che esse determinavano, quando poste in essere con specifiche modalità, un rafforzamento dell’associazione stessa.

Così, ad esempio, si era verificato allorquando un appartenente alle Forze dell’Ordine aveva rivelato ai vertici di Cosa Nostra l’imminente realizzazione di un blitz finalizzato alla cattura dei capi della associazione, consentendo loro di darsi alla fuga; oppure, quando un imprenditore aveva messo a disposizione di alcuni latitanti dell’associazione alcune sue dimore, consentendo loro di eludere le ricerche da parte delle Autorità.

In tali casi, emergeva in maniera palese che l’autore delle condotte (l’appartenente alle Forze dell’Ordine oppure l’imprenditore) non fosse inserito stabilmente nella associazione e, dunque, non ne condividesse gli scopi; purtuttavia, egli aveva – con la sua condotta – fatto in modo da aiutare sensibilmente i componenti di vertice della cosca a sfuggire alla cattura oppure a trovare rifugio per sottrarsi alle ricerche.

Secondo la comune sensibilità, invero, tali condotte non potevano essere collocate nella sfera del mero favoreggiamento (nel caso dell’imprenditore) o della ancor meno grave fattispecie della rivelazione del segreto di ufficio (nel caso dell’appartenente alle Forze dell’Ordine), ma dovevano essere equiparate alla condotta mafiosa in senso stretto a causa della ricaduta che ne derivava in favore della associazione stessa.

Sicché, facendo intelligente applicazione di istituti generali esistenti nel nostro sistema penale, la giurisprudenza cominciò – verso la fine degli anni ’90 – a delineare la figura di cui ci stiamo occupando nei casi più disparati di ausilio offerto ai componenti di un’associazione mafiosa, tanto che la produzione casistica è divenuta, nel corso degli anni, veramente molto vasta ed ha abbracciato le forme le più svariate di contributo agevolatorio della associazione ex art.416 bis c.p.

Si è passati, ad esempio, dal valutare la condotta di imprenditori che utilizzavano le loro società per riciclare denaro proveniente dalle associazioni a quella di esponenti politici e funzionari pubblici che si mettevano “a disposizione” della cosca per assegnare appalti di opere pubbliche in cambio di denaro o di voti; oppure, si è valutata in termini di concorso “esterno” la condotta di funzionari infedeli che procuravano falsi documenti ad esponenti di vertice della associazione per favorirne la latitanza, oppure quella degli operatori economici che – attraverso la monetizzazione di titoli provenienti da condotte estorsive mafiose – liquidassero gli importi al clan, così da finanziarne la cassa.

Insomma, si tratta di una varietà comportamentale molto vasta e variegata, che di volta in volta deve essere analizzata e ricostruita dagli interpreti secondo molteplici indicatori fattuali molto complessi che devono, però, condurre – ai fini della riconducibilità del fatto nel concorso esterno ed alla conseguente sua punibilità – alla delineazione di alcuni, fondamentali, requisiti costitutivi.

Trattandosi, infatti, di una figura non tipizzata dal legislatore, bensì plasmata dalla giurisprudenza sulla base dei principi generali che abbiamo richiamato, è stato giocoforza necessario – da parte desti stessi magistrati – delineare i limiti di punibilità della condotta concorsuale in associazione mafiosa, allo scopo di evitare pericolose scelte punitive per fatti non riconducibili al paradigma sanzionatorio.

I PRINCIPI IDENTIFICATIVI

Così, sulla scorta di plurime sentenze emesse dalla Suprema Corte, nei casi più disparati di contestazione concorsuale associativa, sono stati delineati i seguenti principi identificativi del concorso in associazione mafiosa: è necessario che il concorrente esterno non sia partecipe della associazione. La estraneità agli scopi della associazione si ricava essenzialmente dalla natura quantitativa del contributo: se quest’ultimo è episodico, se è dato da persona che non ha mai avuto rapporti o contatti con esponenti della cosca, se non sono mai state rilevate frequentazioni del concorrente con i componenti della associazione, si può ritenere che manchi l’affectio societatis, ossia la condivisione degli scopi tipici della associazione stessa, utile a delineare un ruolo partecipativo nella cosca.

È necessario che il concorrente abbia offerto un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario alla associazione. Occorre cioè che la prestazione del concorrente non sia vaga e che si traduca in un contributo tangibile, solitamente ricostruibile attraverso una prestazione ben delineata (quale, negli esempi che abbiamo già fatto, la rivelazione del blitz delle Forze dell’Ordine ai componenti di vertice della associazione, oppure la disponibilità di alloggi offerta ai capi latitanti della organizzazione). È altresì necessario che tale contributo venga accompagnato dalla consapevolezza che in tal modo si stia offrendo un contributo non al singolo partecipe, bensì all’intera associazione mafiosa e che tale determinazione sia stata preceduta da una scelta volontaristica da parte del concorrente, il quale deve essersi prefigurato questo scenario ed abbia deciso consapevolmente di fornire il suo contributo.

È necessario, infine, che al contributo del concorrente segua l’evento conservativo o rafforzativo dell’associazione. In altre parole, perché la condotta concorsuale nel delitto ex art.416 bis c.p. sia punibile è necessario che al contributo del concorrente segua un evento di consolidamento (ossia, di mantenimento in vita) o di rafforzamento (in termini di pericolosità, di intimidazione, di infiltrazione e di diffusione) del clan.

di Maurizio Giordano

Tags
  • #antimafie
  • #associazione mafiosa
  • #attualità
  • #concorso esterno
Maurizio Giordano
Redazione Informare

Maurizio Giordano

Articoli Autore
Ti è piaciuto questo articolo?Condividilo con i tuoi contatti
WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Potrebbero interessarti anche

•
•
•
•

Magazine di Settembre - Arcangelo
Magazine Settembre 2026

Magazine di Settembre - Arcangelo

Sfoglia ora

Home
La Redazione
Speciali
Officina Volturno
Storia di Napoli a fumettiPremio "città di Castel Volturno"Informare con l'ArtePCTO nelle scuoleLavoro e Servizi
Inchieste
Video
Sostienici
I nostri sostenitori

Categorie

AttualitàAmbientePoliticaCulturaSpettacoloSocialeSportCastel VolturnoComunicati StampaPubblicazioni Scientifiche

Segnalazioni WhatsApp

Hai qualcosa da segnalarci?

Scrivici su WhatsApp. Tuteliamo l'anonimato e la riservatezza delle fonti.

Scrivici su WhatsApp

Seguici su:
Spiagge, la partita non è ancora chiusa? 
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ•
  • MAGAZINE SETTEMBRE 2026•
  • RUBRICHE

Spiagge, la partita non è ancora chiusa? 

Chi decide se una spiaggia è una risorsa scarsa? Una domanda che può sembrare da addetti ai lavori, ma che in realtà rigua...

Francesco Balato•15/09/2026
Come proteggiamo gli uomini dello Stato minacciati dalla mafia?
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ•
  • EVIDENZA•
  • MAGAZINE SETTEMBRE 2026•
  • RUBRICHE

Come proteggiamo gli uomini dello Stato minacciati dalla mafia?

Tra le forme attraverso le quali lo Stato misura la propria capacità di resistenza alla pressione della criminalità organiz...

Maurizio Giordano•09/09/2026
L’intestazione fittizia dei beni: prestanome e patrimoni mafiosi
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ•
  • EVIDENZA•
  • MAGAZINE AGOSTO 2026•
  • RUBRICHE

L’intestazione fittizia dei beni: prestanome e patrimoni mafiosi

di Maurizio GiordanoSostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Dal 2014 al 2024 ha prestato serviz...

Maurizio Giordano•19/08/2026
Perché il “fenomeno Borrelli”racconta il nostro bisogno di normalità
  • APPROFONDIMENTI•
  • ATTUALITÀ•
  • MAGAZINE AGOSTO 2026•
  • RUBRICHE

Perché il “fenomeno Borrelli”racconta il nostro bisogno di normalità

L’ onorevole Francesco Emilio Borrelli è diventato una presenza costante sui social. Video, denunce, segnalazioni, interve...

Francesco Balato•19/08/2026