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Magazine Ottobre 2023Rubriche

RUBRICA ANTIMAFIE. Misure di prevenzione: le risposte ai dubbi su uno strumento prezioso per la lotta alla mafia

Maurizio Giordano
Maurizio GiordanoRedazione Informare
17 ottobre 20237 min di lettura

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RUBRICA ANTIMAFIE. Misure di prevenzione: le risposte ai dubbi su uno strumento prezioso per la lotta alla mafia

Indice (4)

  • 1COSA SONO LE MISURE DI PREVENZIONE?
  • 2I CASI DELL’APPARTENENZA MAFIOSA
  • 3UN GIUDIZIO NON FONDATO SU SOSPETTI
  • 4MISURE DI PREVENZIONE: LE CONCLUSIONI

Nel nostro ordinamento, le misure di prevenzione costituiscono, ciclicamente, oggetto di dibattito. Esse, infatti, sono sospettate di incostituzionalità per via del fatto che arretrano di molto, rispetto alla normativa penalistica, la soglia della risposta sanzionatoria da parte dello Stato, con conseguente pericolo di violazione di alcuni diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione, su tutti il diritto alla libertà personale ed il diritto di proprietà. Per poter comprendere, allora, se esse siano o meno conformi al nostro assetto costituzionale, occorre innanzitutto capirne la struttura e le finalità, partendo dal dato secondo cui esse sono istituite esclusivamente dall’ordinamento italiano. Negli ordinamenti esteri, infatti, non esiste normativa che possa essere assimilabile, nemmeno analogicamente, a quella della prevenzione, il che ha accresciuto – fra coloro che ad esse sono contrari – i sospetti di illegittimità.

COSA SONO LE MISURE DI PREVENZIONE?

Come recita il loro stesso nome, le misure di prevenzione sono un complesso di disposizioni (racchiuse in un testo unico, comunemente inteso come Testo Unico Antimafia e che è stato approvato con D.Lgs n.159/2011) con cui il nostro ordinamento intende “prevenire” la realizzazione dei reati, in quanto ritiene che alcune categorie di persone possano essere particolarmente inclini a commetterli, essendo considerate pericolose socialmente. Dunque, le misure di prevenzione non prescrivono sanzioni per coloro che hanno commesso dei reati (dal momento che a costoro si applicano le norme in tema di diritto penale, che prevedono l’applicazione della reclusione o dell’ammenda), bensì stabiliscono alcuni obblighi o divieti in capo a persone considerate socialmente pericolose e che, pertanto, possono essere nocive alle aggregazioni sociali.

Il nostro legislatore ha voluto disciplinare, allora, le categorie delle persone destinatarie di misure di prevenzione, distinguendole fra quelle che annoverano le persone “semplicemente” pericolose da quelle che invece si riferiscono a persone pericolose in maniera “qualificata”. Nelle prime, disciplinate dall’art.1 del Testo Unico Antimafia, sono inserite- in estrema sintesi, date le finalità del presente contributo – sia le persone dedite a “traffici delittuosi” (ossia a significative reiterazioni di condotte penalmente rilevanti), sia i soggetti che vivono con i proventi dei traffici delittuosi, ossia tutte le persone che traggono esclusivamente dalle attività illecite i loro guadagni.

La pericolosità “qualificata” invece è disciplinata dall’art. 4 del Testo Unico e si riferisce, sempre in estrema sintesi, alle persone indiziate di appartenere alle associazioni mafiose, oppure che abbiano realizzato fatti illeciti commessi con metodo mafioso o destinati ad avvantaggiare le mafie. Le misure di prevenzione si distinguono in personali (essendo dirette a limitare la libertà di spostamento delle persone che ne sono destinatarie, in quanto comportano l’obbligo di dimorare nel luogo di residenza, con dei divieti comportamentali, quali ad esempio quello di non uscire oltre un certo orario) e patrimoniali, in quanto aggrediscono direttamente la proprietà delle persone indiziate di essere pericolose, secondo le categorie appena descritte.

I CASI DELL’APPARTENENZA MAFIOSA

Le misure di prevenzione che danno comunemente adito a maggiori problematiche applicative sono, senza dubbio, quelle “qualificate”, ossia collegate a profili indiziari di appartenenza mafiosa. Si è ritenuto, infatti, che il concetto di appartenenza mafiosa – sulla base del quale il giudice applica la misura di prevenzione – sia molto ampio e generico, come tale idoneo a rendere potenzialmente applicabile la misura di prevenzione (personale e patrimoniale) sulla base anche del mero sospetto.

Tutto ciò perché l’appartenenza mafiosa può essere ricavata da elementi di fatto anche molto generici, quali ad esempio la sola frequentazione con persone condannate per fatti di mafia, oppure la mera partecipazione ad un fatto potenzialmente idoneo ad essere qualificato come reato, ma che tale non è stato ritenuto dal giudice della cognizione penale. Per fare un esempio, potrà essere destinatario di misura di prevenzione anche colui che sia stato assolto da un reato commesso con metodo o con finalità mafiosa, oppure dal delitto di partecipazione alla associazione mafiosa, quando si ritenga che – al di là della rilevanza penale delle sue condotte – egli sia ritenuto un soggetto pericoloso, in quanto coinvolto nei fatti potenzialmente idonei ad essere ascritti ad una fattispecie mafiosa.

Capita spesso, infatti, che un imputato sia assolto dal delitto di cui all’art.416 bis per avere posto in essere una condotta che lambisce la collusione con la mafia, oppure quando gli elementi di prova non sono stati sufficienti per poterlo ritenere un partecipe dell’associazione mafiosa. Tuttavia, quegli stessi fatti possono essere indicativi della pericolosità di quel soggetto e dunque possono essere qualificati come sufficienti per l’applicazione di una misura di prevenzione, in quanto denotano una sua “affinità” con l’associazione mafiosa: si pensi, ad esempio, ad un imprenditore che si incontri frequentemente ed in maniera riservata con un noto mafioso, senza esserne vittima. Il mero incontro – realizzato con modalità guardinghe – non è infatti idoneo a poter delineare un ruolo dell’imprenditore nel contesto mafioso; tuttavia, esso può essere indice di una pericolosa contiguità di quell’imprenditore con ambienti mafiosi, sicché egli potrà essere considerato come “indiziato di appartenenza mafiosa”, ossia di prendere parte, seppur in maniera penalmente neutra, alle finalità e dagli scopi delle mafie.

Come si può comprendere, allora, le misure di prevenzione hanno come scopo precipuo quello di contrastare, fin dall’inizio, le aggregazioni mafiose, impedendone le ramificazioni e le diffusioni sul territorio, sanzionandola condotta di chi si avvicina alla mafia e ne condivide gli scopi, anche senza farne parte.

UN GIUDIZIO NON FONDATO SU SOSPETTI

Ovviamente, l’applicazione delle misure di prevenzione deve essere effettuata non sulla base dei meri sospetti di appartenenza, in quanto una valutazione così condotta sarebbe chiaramente incostituzionale. Il giudizio di prevenzione deve essere, invece, ancorato pur sempre su elementi di fatto ascrivibili alla persona destinataria delle misure personali e patrimoniali e deve essere irrogata rispettando il principio, pure costituzionalmente rilevante, di difesa.

Ciò significa realizzazione di un “processo” con parità di parti, esattamente come quello che si realizza per accertare l’innocenza o la colpevolezza di un cittadino; il proposto (così si chiama colui che è potenzialmente destinatario di una misura di prevenzione) ha il diritto di difendersi nella procedura di prevenzione esattamente come l’imputato ed al giudizio di prevenzione si applicano quasi tutti gli istituti processuali previsti per la celebrazione del processo di cognizione penale.

Questa è la ragione essenziale per cui la Corte Costituzionale ha sempre respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale delle misure di prevenzione, evidenziando come esse abbiano, da un lato, lo scopo di fare da ulteriore controspinta alle organizzazioni mafiose e, dall’altro, di garantire la piena tutela dei diritti del proposto, primo fra tutti quello della difesa.

MISURE DI PREVENZIONE: LE CONCLUSIONI

Ritenere che le misure di prevenzione non possano trovare ingresso nel nostro ordinamento, allora, significa voler eliminare un prezioso strumento di contrasto alle organizzazioni mafiose e, soprattutto, ai loro patrimoni. Mediante la confisca di prevenzione (misura afflittiva che sottrae la proprietà ad un cittadino sulla base della sua “appartenenza mafiosa” ed alla sproporzione dei suoi beni rispetto ai redditi dichiarati) sono stati fatti importanti passi di contrasto ai patrimoni illeciti delle mafie.

È noto, infatti, che le mafie tendano a nascondere gli enormi profitti che ricavano dalle loro attività, assegnandoli a persone apparentemente prive di pregiudizi penali (i cd prestanome) ed ostacolando enormemente la riconducibilità ai loro esponenti di tali ricchezze. Solo – e soprattutto – con i principi delle misure di prevenzione stabiliti dal Testo Unico Antimafia, oggi, è possibile sottrarre alle mafie ingenti risorse e destinarle alla collettività; là dove non è possibile, infatti, accertare la “partecipazione” mafiosa, infatti, si può invece invocare la “appartenenza” mafiosa come strumento per indebolire le mafie, privandole del patrimonio illecito.

di Maurizio Giordano

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